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Sez. L, Sentenza n. 2987 del 29/04/1986 (Rv. 445996 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO IN RITARDO DEL CREDITO DEL LAVORATORE - CALCOLO DELLA SVALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445996-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO IN RITARDO DEL CREDITO DEL LAVORATORE - CALCOLO DELLA SVALUTAZIONE - CRITERI.*

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia, prima o nel corso del giudizio, ma pur sempre in ritardo, pagato interamente l'importo capitale del credito del lavoratore, senza riconoscergli alcunché a titolo di svalutazione, la Determinazione della rivalutazione monetaria che al lavoratore compete ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione afferente al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento e la seconda è volta a stabilire la rivalutazione dell'importo della somma risultante da tale prima operazione in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quella della pronuncia giudiziale. (V 425/85, mass n 438637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)