Sez. 1, Sentenza n. 23686 del 10/06/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247427 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Termine per la richiesta di convalida - Decorrenza.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
Il termine per la richiesta di convalida dell'arresto decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell'arrestato e non da quello di redazione del relativo verbale, ma dal suo computo vanno esclusi i tempi tecnici di accertamento dell'identità del soggetto che, in caso di stranieri, sono particolarmente complessi e sono esplicitamente previsti dall'art. 6, comma quarto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione). (Fattispecie in tema di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione, in cui l'arresto era avvenuto il 25 settembre 2009 e la richiesta di convalida il 28 settembre successivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)