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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 172 del 1975

Decisione
decisa il 1975-06-18, depositata il 1975-07-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:172
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7934

  • Processo penale
  • Parti diverse dall'imputato
  • Comunicazione giudiziaria ed avvisi ai difensori
  • Ipotesi di omissione
  • Cod. proc. pen., artt. 123 e 304
  • Mancata previsione della nullità assoluta
  • Diversità di rimedi rispetto a quelli concessi all'imputato
  • Diversità di situazione
  • Non è violato il principio di eguaglianza né il diritto di difesa
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Gli artt. 123 e 304 cod. proc. pen., nei limiti in cui non comminano la nullità assoluta per l'omissione degli avvisi previsti negli artt. 304 ter e quater ai difensori delle parti private diverse dall'imputato e della comunicazione giudiziaria alle medesime, non viola gli artt. 3 e 24 Cost.. L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o soggetti privati interessati, anche prima che essi assumano, nel processo, la qualifica di parte. Diverso è solo il presidio per tali garanzie. La loro violazione, mentre importa la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorché riguarda l'imputato, non ha le medesime conseguenze allorché riguarda le altre parti private o gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, dispongono degli strumenti idonei a far eliminare la nullità relativa, nei tempi e nei modi prescritti. E ciò a prescindere dalla controversa facoltà del giudice, che abbia rilevato la nullità, di porvi riparo senza attendere l'eccezione della parte interessata. È pertanto soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost.. La differenza di trattamento non è in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perché non sono sullo stesso piano la collocazione e situazione processuale dell'imputato, che è il protagonista del processo penale, e le altre parti e gli altri soggetti privati che hanno carattere e ruolo meramente secondario ed eventuale nel rapporto processuale penale.

Norme impugnate

  • art. 123 codice di procedura penale del 1930
  • art. 304 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Procaccianti Domenico, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973. Visto l'atto di costituzione di Giulitti Silvano, responsabile civile; udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Domenico Procaccianti, il tribunale di Roma, con ordinanza 13 aprile 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 123 e 304 del codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione della nullità assoluta ed insanabile, in caso di violazione, in danno delle parti private diverse dall'imputato, dei diritti riconosciuti a quest'ultimo e in caso che non sia ad esse effettuata la comunicazione giudiziaria, contrasterebbe con le imprescindibili guarentigie della difesa, che non possono ritenersi limitate al solo imputato. Il tribunale afferma che il responsabile civile - di cui si tratta nella specie - , quale convenuto in un giudizio civile svolgentesi in sede penale, dovrebbe equipararsi in toto, quanto alle garanzie difensive, ad un imputato, per le conseguenze preclusive che gli atti processuali compiuti (in particolare le perizie) avrebbero nei suoi confronti. Dinanzi alla Corte si è costituito soltanto Silvano Giulitti - citato quale responsabile civile nel giudizio a quo - il cui patrono, richiamando le sentenze n. 55 del 1971 e n. 99 del 1963 della Corte, ha chiesto che le norme denunziate siano dichiarate illegittime in parte qua. :
punto 1
Con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, nei limiti in cui non comminano la nullità assoluta per l'omissione degli avvisi al difensore previsti negli artt. 304 ter e quater e della comunicazione giudiziaria di cui al ridetto art. 304, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
punto 2
La questione non è fondata. L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o soggetti privati interessati (artt. 123, 304, 304 bis, ter e quater, 390 cod. proc. pen.) e - ovviamente quando siano noti: vedasi la sentenza n. 206 del 1971 di questa Corte - anche prima che essi assumano, nel processo, la qualifica di parti. Diverso è solo il presidio predisposto per tali garanzie: ché la loro violazione, mentre importa la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorché riguarda l'imputato (art. 185, primo comma, n. 3 e secondo comma, cod. proc. pen.); non ha le medesime conseguenze, allorché riguarda le altre parti private o gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, quando si tratti degli atti previsti nell'art. 304 bis, dispongono degli strumenti idonei a far eliminare la nullità relativa, nei tempi e nei modi prescritti, facendola valere dinanzi al giudice di merito (nella specie era stata espletata una perizia in sede istruttoria, prima della chiamata in causa, per il dibattimento, del responsabile civile: artt. 107, 108 e 110 cod. proc. pen.). E ciò a prescindere dalla controversa facoltà attribuita al giudice, che la nullità abbia rilevato, di non attendere passivamente l'eventuale esercizio dell'ius exceptionis e di provvedere a neutralizzarla, se è possibile, o, in alternativa, di ordinare la rinnovazione o la rettificazione dell'atto (art. 187 cod. proc. pen.). Sicché è soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. D'altronde, è giurisprudenza costante di questa Corte che le modalità di svolgimento del diritto di difesa sono regolate secondo le speciali caratteristiche ed esigenze dei singoli giudizi, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione (sentenze n. 56 del 1957, n. 5 del 1965 e, da ultimo, n. 149 del 1975).
punto 3
La differenza di trattamento non è in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perché la collocazione e la situazione processuale delle parti private e dei soggetti privati interessati, da un lato, e dell'imputato, dall'altro, non sono sullo stesso piano. L'imputato è il protagonista del processo penale, mentre le altre parti e gli altri soggetti privati hanno carattere e ruolo meramente secondario ed eventuale nel rapporto processuale penale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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