Sez. 1, Sentenza n. 4721 del 29/09/1995 Cc. (dep. 15/11/1995) Rv. 202754 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione | Condanna per "furto venatorio" - Onere dell'interessato di risarcire il danno - Sussistenza - Ragioni.
Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione
Ai fini della concessione della riabilitazione in relazione al reato di furto aggravato consumato mediante l'uccisione di un esemplare di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 legge 27 dicembre 1977 n. 968), grava sull'interessato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili di cui all'art. 179, quarto comma, n. 2 cod. pen., l'onere di sollecitare nelle forme previste l'amministrazione competente alla valutazione del danno ed all'accettazione della somma risarcitoria conseguentemente quantificata: la sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico verificatasi con il cosiddetto furto venatorio, ha prodotto un danno, se non quantificabile da un punto di vista economico, sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell'interesse della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 624, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)