Sez. 2, Sentenza n. 49691 del 15/10/2004 Ud. (dep. 28/12/2004) Rv. 233070 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Partecipazione - Individuazione della condotta.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere, integra la condotta di partecipazione, specie in mancanza di un'affiliazione rituale, l'esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza ed al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l'assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza. (La Corte, con riferimento ad un periodo temporale precedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis cod. pen., ha riconosciuto la correttezza del ragionamento probatorio della Corte di appello, secondo cui l'imputato, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico e di Governo di rilievo nazionale, aveva manifestato la propria disponibilità - sollecitata o accettata da "Cosa nostra" - a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio, avendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente politica e di eventuali interventi di altro genere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)