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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, causa 231/78

Decisione
decisa il 1979-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:1979:101

Epigrafe

Nella causa 231/78, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Richard Wain-wright, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, rappresentato dal sig. W. H. Godwin, Assistant Treasury Solicitor, in qualità d'agente, assistito dagli avvocati Leonard Bromley Q.C. e P. G. Langdon-Davies, del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Regno Unito, convenuto, e REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata dal sig. Guy Ladret de Lacharrière, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia, interveniente, causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, non abrogando nè modificando le disposizioni relative alle restrizioni all'importazione di patate tardive, è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, e le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 5
La quarta parte dell'Atto di adesione dal titolo «Misure transitorie» contiene nel titolo I, — «Libera circolazione delle merci», l'art. 42, che recita:
paragrafo 6
«Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1o gennaio 1975». Il titolo II di detta parte, «Agricoltura», contiene quattro capitoli. L'art. 60, che figura nel capitolo 1 «Disposizioni generali», recita:
paragrafo 7
«1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il. regime applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli artt. 55 e 59. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Tale disposizione è applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti».
punto 1
Le patate rientrano fra i prodotti agricoli contemplati nell'allegato II del Trattato CEE, ma non sono ancora sottoposte ad una organizzazione comune dei mercati. Nel gennaio 1976, la Commissione presentava una proposta d'organizzazione comune (GU n. C 61/76) che è però ancora all'esame del Consiglio. Le patate costituiscono tuttora oggetto di discipline nazionali diverse.
punto 2
Nel Regno Unito vige una organizzazione di mercato per le patate che comprende, fra l'altro, la disciplina delle importazioni e delle esportazioni di patate tardive (dette anche «patate destinate al consumo»). Tale disciplina viene messa in pratica mediante un sistema di licenze gestito dal ministero del commercio in forza di poteri conferitigli da ultimo dall'Import, Export and Customs Power (Defence) Act del 1939. Il ministero dell'agricoltura rende noto al pubblico, per mezzo di avvisi che compaiono regolarmente sulla stampa, quando e come queste licenze saranno rilasciate. Il 28 dicembre 1977, il ministero annunciava che il divieto di importare patate tardive nel Regno Unito sarebbe rimasto in vigore fino a nuovo ordine.
punto 3
Il suddetto divieto aveva già costituito oggetto di uno scambio di corrispondenza fra il Regno Unito e la Commissione. Fin dal luglio 1975, la Commissione aveva reso noto a tutti gli Stati membri il suo punto di vista secondo cui, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte nella causa 48/74 (Charmasson/ Ministro dell'Economia e delle Finanze, Racc. 1974, pag. 1383), le restrizioni imposte agli scambi coi nuovi Stati membri dovevano essere abolite al più tardi il 31 dicembre 1977. Essa ribadiva questo punto di vista nelle lettere inviate al Governo del Regno Unito il 16 agosto 1977 e il 2 gennaio 1978. In quest'ultima lettera, la Commissione invitava il Regno Unito, in conformità all'art. 169 del Trattato CEE, a presentare le sue osservazioni. Con lettera in data 2 marzo 1978, il Governo del Regno Unito rispondeva che le restrizioni all'importazione di patate erano autorizzate da quanto disposto all'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione.
punto 4
Le disposizioni pertinenti all'Atto di adesione sono gli artt. 9, 42 e 60. L'art. 9 dispone: «1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977».
punto 5
Il 7 giugno 1978, la Commissione emetteva un parere motivato secondo cui il Regno Unito, vietando, dopo il 1o gennaio 1978, le importazioni di patate da altri Stati membri era venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE. Essa invitava il Regno Unito ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a questo parere motivato entro il termine di un mese. Avendo la Commissione accettato di prorogare di un altro mese il suddetto termine, il Governo del Regno Unito la informava, con lettera 7 agosto 1978, del fatto che esso respingeva le considerazioni contenute nel parere motivato ed intendeva mantenere in vigore i controlli all'importazione di patate tardive nella misura necessaria per garantire il mantenimento in vita dell'organizzazione nazionale del mercato britannico, fino all'instaurazione di una organizzazione comune di mercato. Con atto, introduttivo depositato in cancelleria il 19 ottobre 1978, la Commissione proponeva il presente ricorso. Preso atto del controricorso del Governo del Regno Unito, la Commissione ha rinunciato al suo diritto di replica. Con ordinanza 15 dicembre 1978, la Corte ha ammesso l'intervento del Governo francese a sostegno delle conclusioni della convenuta. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare che, non abrogando, né modificando le disposizioni di cui è causa, relative alle restrizioni all'importazione di patate, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno ad un obbligo impostogli dal Trattato CEE; 2) porre le spese di causa a carico del convenuto.
paragrafo 3
Il Governo del Regno Unito chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
1) dichiarare che il controllo delle importazioni è necessario per garantire il mantenimento in vita dell'organizzazione nazionale del mercato delle patate nel Regno Unito; che il Regno Unito è autorizzato a continuare ad esercitare siffatto controllo, che fa parte integrante di questa organizzazione, fino all'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate; che, esercitando siffatto controllo, il Regno Unito non è venuto meno ad obblighi impostigli dal Trattato CEE; 2) porre le spese di causa a carico della ricorrente.
paragrafo 5
Il Governo francese chiede che la Corte voglia: respingere il ricorso proposto dalla Commissione.

SENTENZA › In fatto › III. — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione illustra anzitutto l'organizzazione del mercato delle patate nel Regno Unito:
paragrafo 2
Il ministero dell'agricoltura stima ogni anno, in base alle recenti tendenze, il consumo e il raccolto di patate nel Regno Unito e fissa la superficie considerata «ottimale» per fornire patate in quantità sufficiente a far fronte alla domanda interna, con una leggera eccedenza. I produttori che coltivano più di un acro di patate destinate alla vendita devono essere registrati presso l'Ufficio di distribuzione per le patate (Potato Marketing Board) (in prosieguo: l'Ufficio). L'Ufficio, che è un ente pubblico creato in forza del Potato Marketing Scheme (approvai) Order del 1955, indica a ciascun produttore registrato il numero d'acri che egli deve coltivare (quota) affinché sia raggiunta la superficie considerata «ottimale». Ciascun produttore registrato deve versare all'Ufficio un diritto su ciascun acro coltivato. I produttori che vogliono coltivare una superficie superiore alla loro sono tenuti a versare un diritto supplementare. Onde garantire un prezzo minimo al produttore, l'Ufficio può, con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura, attuare un programma d'intervento per le patate tardive, in conformità a norme secondo le quali qualsiasi produttore registrato può offrire le sue patate all'Ufficio, ad un prezzo calcolato in maniera da coprire i costi di produzione e di immagazzinamento. Questo prezzo aumenta man mano che la stagione avanza. Le patate così acquistate dall'Ufficio sono vendute come alimenti per il bestiame e la differenza di prezzo è in gran parte coperta dallo Stato. Se, alla fine della stagione, il prezzo medio delle patate sul mercato risulta inferiore al prezzo garantito, malgrado l'intervento dell'Ufficio, lo Stato colma il disavanzo con un importo versato all'Ufficio, il quale se ne serve per coprire i costi dei programmi d'intervento presenti o futuri. L'ufficio disciplina le vendite delle patate destinate all'alimentazione umana prescrivendo il calibro minimo e la qualità delle patate che possono essere vendute dai produttori e disponendo che le patate siano normalmente vendute solo a rivenditori muniti di licenza. Le importazioni ed esportazioni di patate tardive sono disciplinate dal ministero del commercio in forza dei poteri conferitigli dall'Import of goods (control) Order 1954 (decreto del 1954 sulla disciplina delle importazioni). Onde garantire l'equilibrio del mercato britannico, le esportazioni sono vietate in periodi di penuria e le importazioni in periodi di eccedenza. Dopo l'adesione del Regno Unito, il 1o gennaio 1973, sembra che l'esportazione di patate tardive sia stata vietata nel 1973 (30 marzo - 31 maggio), nel 1974 (20 febbraio - 31 maggio) e nel 1975 (16 ottobre) - 1977 (7 agosto). Il «divieto normale» delle importazioni è stato applicato per tutto questo tempo, salvo nel periodo settembre-ottobre 1975.
paragrafo 3
Nell'ambito della Comunità esistono rilevanti differenze tra i prezzi registrati sui rispettivi mercati degli Stati membri. La Commissione presenta in allegato alle sue osservazioni un documento che indica i prezzi all'ingrosso delle patate tardive nelle stagioni 1973/1974 1976/1977, nonché nella stagione 1977/1978.
paragrafo 4
Le cifre indicano che la proroga del divieto d'importare patate tardive nel Regno Unito dopo la fine del 1977 ha contribuito a sostenere i prezzi sul mercato londinese all'inizio del 1978, mentre tali prezzi subivano un ribasso sul mercato di Rotterdam ed in particolare su quello di Arras.
paragrafo 5
Riassumendo la giurisprudenza della Corte in materia, la Commissione sostiene che la sentenza Charmasson trova conferma nelle sentenze emesse nelle cause 68/76 (Commissione/Repubblica francese, Racc. 1977, pag. 515) e nelle cause riunite 80 e 81/77 (Les Commissionaires Réunis et les Fils de Henri Ramel/Esattore della dogana -sentenza 20 aprile 1978, Racc. 1978, pag. 927).
paragrafo 6
L'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione va interpretato nel contesto dell'intero Atto ed in particolare degli artt. 2 e 9. L'art. 2 enuncia il principio fondamentale dell'Atto di adesione, e cioè l'accettazione del «complesso delle norme comunitarie». A tale principio si deroga con un regime di provvedimenti transitori (art. 9).
paragrafo 7
La Commissione ritiene che la frase «fino all'instaurazione di una organizzazione comune dei mercati» (art. 60, n. 2) non costituisca una «disposizione particolare» in deroga a quanto previsto, relativamente alla scadenza, dall'art. 9. Il testo dell'art. 60, n. 2, non consente un'interpretazione del genere, dato che la collocazione di detta disposizione indica che questa è stata concepita per limitare una eccezione alla norma generale, proprio come la prima parte della stessa frase.
paragrafo 8
Viceversa le disposizioni dell'Atto di adesione che possono considerarsi «disposizioni particolari» ai sensi dell'art. 9, e intese a stabilire una proroga dei provvedimenti transitori oltre il 31 dicembre 1977, sono molto chiare in proposito.
paragrafo 9
In realtà, l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione va esaminato nel proprio contesto. All'epoca della sua redazione, il Trattato veniva prevalentemente interpretato nel senso che, in mancanza d'organizzazione comune del mercato di un prodotto, gli Stati membri originari conservavano il potere di mantenere in vigore taluni osta coli alla libera circolazione nell'ambito della Comunità, potere che costituisce parte integrante di una organizzazione nazionale. Il regime d'adesione veniva quindi equiparato a quello considerato inerente al Trattato, con la riserva che, qualora il 31 dicembre 1977 non esistesse ancora un'organizzazione comune, la situazione delle restrizioni agli scambi sarebbe stata esattamente la stessa tanto nei nuovi Stati membri, quanto negli Stati membri originari. In questo senso, l'art. 60, n. 2, non andava affatto considerato come una «misura transitoria», non più di quanto non lo fosse l'art. 60, n. 1.
paragrafo 10
Nella sentenza pronunziata nella causa Charmasson, la Corte dichiarava che, per quanto riguarda gli Stati membri originari, le deroghe che una organizzazione nazionale di mercato può comportare rispetto alle norme generali del Trattato sono ammesse solo nel «periodo transitorio». Alla luce di questa sentenza, l'art. 60, n. 2, acquistava il carattere di un provvedimento transitorio che autorizza, per gli scambi fra i nuovi Stati membri, un regime diverso da quello vigente per gli scambi che riguardano esclusivamente gli Stati membri originari.
paragrafo 11
Una diversa interpretazione dell'art. 60, n. 2, implicherebbe la proroga di due diversi complessi di norme oltre la data ultima fissata dall'art. 9, il che sarebbe manifestamente contrario allo spirito di tale articolo nella sua concezione originaria.
paragrafo 12
Infine, la Commissione ricorda che il Consiglio sta attualmente esaminando proposte relative ad altre organizzazioni comuni dei mercati per prodotti i cui scambi coi nuovi Stati membri costituiscono un elemento importante del mercato comunitario. Una pronunzia della Corte nel senso che le restrizioni negli scambi di tali prodotti coi nuovi Stati membri sono ancora consentite potrebbe indurre il Consiglio a rinviare di nuovo la sua decisione di instaurare organizzazioni comuni.
paragrafo 13
Il Governo del Regno Unito fa valere, in fatto, che le restrizioni alle importazioni di patate fanno parte dell'organizzazione nazionale del mercato delle patate nel Regno Unito e che tali restrizioni sono necessarie per garantire il mantenimento in vita di tale organizzazione.
paragrafo 14
In diritto, il suddetto Governo sostiene di essere autorizzato a valersi della deroga prevista per i prodotti agricoli all'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione.
paragrafo 15
La questione dell'accertamento del termine cui è soggetta l'applicazione di tale deroga va risolta con riferimento all'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione. Secondo la «disposizione particolare» costituita dall'art. 60, n. 2, la deroga si applica «fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti».
paragrafo 16
Per dare all'articolo il significato che la Commissione vuole attribuirgli, occorrerebbe aggiungere in fine le seguenti parole: «o al più tardi sino alla fine del 1977». Nessuna norma interpretativa può rendere lecita una siffatta aggiunta.
paragrafo 17
Indicando i motivi della deroga, il Governo britannico osserva che, al momento dell'adesione, i nuovi Stati membri avrebbero dovuto sostituire, per ogni singolo prodotto, la loro organizzazione nazionale di mercato con l'organizzazione comune vigente. Qualora non sussistesse organizzazione comune di mercato, ad avviso del suddetto Governo sarebbe stato inconcepibile che i nuovi Stati membri accettassero di abbandonare le rispettive organizzazioni nazionali senza poter loro sostituire un altro sistema. E questa la ragione per cui l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione consente ai nuovi Stati membri di continuare ad applicare ai prodotti soggetti, al momento dell'adesione, ad una organizzazione nazionale di mercato le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente fino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.
paragrafo 18
Conformemente al Trattato CEE, alla fine del periodo transitorio, cioé nel 1969, tutti i prodotti agricoli avrebbero dovuto essere sottoposti ad una organizzazione comune dei mercati. L'Atto di adesione non ha modificato gli obblighi che incombono agli Stati membri originari quanto all'instaurazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, né ha prorogato il periodo transitorio previsto.
paragrafo 19
È in questa prospettiva che va interpretata la sentenza Charmasson.
paragrafo 20
Nella fattispecie, viceversa, trattasi dei nuovi Stati membri, entrati a far parte di una Comunità nella quale gli Stati originari sono già venuti meno al loro obbligo di stabilire la politica agricola comune entro il termine fissato dall'art. 40, n. 1, del Trattato CEE. È per l'appunto la situazione cui dava luogo tale comportamento che veniva quindi in considerazione nell'Atto di adesione.
paragrafo 21
Opponendosi ad un certo numero di argomenti svolti dalla Commissione, il Governo del Regno Unito osserva anzitutto che il «complesso delle norme comunitarie» è espressamente sottoposto, dall'art. 2 dell'Atto di adesione, alle condizioni stabilite nello stesso Atto.
paragrafo 22
Esso sottolinea che l'art. 60 dell'Atto di adesione va considerato nel suo complesso, e che la frase «fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati» costituisce una «disposizione particolare» ai sensi dell'art. 9, n. 2. In proposito, esso fa rinvio al testo tedesco dell'art. 60.
paragrafo 23
Secondo il Governo britannico, la Commissione ammette che l'interpretazione del Trattato CEE prevalente all'epoca della redazione dell'Atto di adesione andava in senso esattamente opposto a quella successivamente data dalla Corte nella causa 48/74, Charmasson (loc. cit.).
paragrafo 24
Secondo lo stesso Governo, gli autori dell'Atto di adesione avevano voluto che ai nuovi Stati membri fossero attribuiti, dopo il 1977, gli stessi diritti che si ritenevano spettare agli Stati membri originari, e cioè il diritto, facente parte integrante delle organizzazioni nazionali, di mantenere in vigore restrizioni quantitative per i prodotti non soggetti ad organizzazione comune dei mercati.
paragrafo 25
La differenza fra gli Stati membri originari ed i nuovi Stati membri, al momento dell'entrata in vigore del Trattato di adesione, era la seguente:
paragrafo 26
Gli Stati membri originari (secondo la Commissione) ritenevano, in base ad un'interpretazione errata del Trattato CEE, di avere tale diritto. I nuovi Stati membri avevano acquistato tale diritto, non già in base ad un'interpretazione errata del Trattato CEE, bensì fondandosi sui termini non equivoci dell'Atto di adesione.
paragrafo 27
Se è vero, afferma la Commissione, che l'art. 60, n. 2, entrando in vigore, ha attribuito ai nuovi Stati membri il diritto ora rivendicato dal Regno Unito, non è possibile che i suoi termini abbiano acquistato un diverso significato ex post facto, a causa della sentenza' della Corte nella causa Charmasson.
paragrafo 28
Il Governo francese osserva che l'Atto di adesione, diversamente dal Trattato di Roma, non ha fissato un «periodo transitorio». Conseguentemente, la giurisprudenza della Corte di giustizia quale risulta dalla sentenza Charmasson non può essere applicata alla situazione assai diversa che si riflette nell'Atto di adesione.
paragrafo 29
L'art. 60, n. 2, di tale Atto costituisce uno dei casi di applicazione della nozione di «disposizione particolare», compresa nella riserva formulata all'art. 9.
paragrafo 30
Tenuto conto delle fondamentali differenze di struttura fra l'economia agricola britannica, da un lato, e l'agricoltura dei vecchi Stati membri, questi hanno ammesso, nelle trattative per l'adesione, che non era possibile applicare interamente le norme sulla libera circolazione contenute nel Trattato di Roma fra paesi che avevano situazioni economiche così sostanzialmente diverse. Essi avevano quindi logicamente adottato una specifica formula di transizione, secondo cui le organizzazioni nazionali di mercato avrebbero potuto sussistere sino a quando la Comunità avesse loro sostituito una organizzazione comune. Ciò non costituiva una rinuncia al carattere transitorio di tali disposizioni, bensì il riconoscimento della necessità di trovare soluzioni particolari per situazioni eccezionali.
paragrafo 31
Rispondendo alle osservazioni del Governo francese, la Commissione sottolinea di aver espressamente dichiarato che l'Atto di adesione non contempla un unico periodo transitorio, ma piuttosto «un regime di misure transitorie destinate ad agevolare l'adeguamento dei nuovi Stati membri alla disciplina vigente nell'ambito delle Comunità».
paragrafo 32
Essa afferma di aver richiamato la sentenza 48/74 (Charmasson), nell'esaminare gli effetti dell'Atto di adesione, soltanto a sostegno della sua tesi secondo cui l'art. 60, n. 2, all'epoca in cui veniva redatto, non doveva affatto essere considerato come una misura transitoria, come non doveva esserlo l'art. 60, n. 1.
paragrafo 33
La Commissione ribadisce che l'art. 60, n. 2, non costituisce una «disposizione particolare». Le disposizioni particolari che implicano una proroga oltre il 31 dicembre 1977, sono in proposito del tutto chiare. La mancanza di una data limite nel secondo comma dell'art. 60, n. 2, si spiega col fatto che i redattori non hanno per nulla considerato questa norma come una misura transitoria e, tantomeno, come una misura transitoria atta a prorogare una qualsiasi deroga alle norme del Trattato oltre il 31 dicembre 1977. La frase «fino all'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati» è stata inserita ad abundantiam, per escludere in ogni caso la possibilità che il regime speciale di scambi potesse continuare ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati.
paragrafo 34
Infine, la Commissione chiede che la Corte voglia respingere le conclusioni del Governo francese e ordinare che, comunque, quest'ultimo sopporti le spese ad esso causate dall'intervento.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le proprie difese orali nell'udienza del 20 febbraio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 marzo 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ricorso depositato il 19 ottobre 1978, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato stesso, non abrogando né modificando, entro il 1977 — termine stabilito dall'art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, allegato al Trattato 22 gennaio 1972, relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo, «Atto di adesione») — le disposizioni nazionali atte a restringere le importazioni di patate tardive;
punto 2
essa ricorda che nel Regno Unito, prima dell'adesione di questo paese alla Comunità, esisteva un'organizzazione nazionale del mercato per le patate, implicante fra l'altro il controllo delle importazioni e delle esportazioni di patate tardive; nel corso del 1977, la Commissione aveva fatto presente al Governo del Regno Unito che, a norma dell'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione, si doveva metter fine alle restrizioni imposte all'importazione del suddetto prodotto; ciò nonostante, il 28 dicembre 1977, il ministero dell'agricoltura britannico aveva annunciato che il divieto di importare patate nel Regno Unito avrebbe continuato ad essere applicato fino a nuovo ordine;
punto 3
secondo la Commissione, poiché la misura transitoria contemplata dall'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione era venuta a scadere, in forza dell'art. 9, n. 2, di tale Atto, alla fine del 1977, il Regno Unito, continuando a vietare le importazioni di patate oltre tale data, veniva meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato.
punto 4
A propria difesa, il Governo del Regno Unito, sostenuto dal Governo della Repubblica francese, interveniente nella presente causa, fa valere che l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione gli attribuisce il diritto di mantenere in vigore le restrizioni quantitative di cui trattasi sino all'instaurazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate; a suo avviso, poiché le patate non sono ancora soggette ad una organizzazione comune di mercato, esso può mantenere in vigore la propria organizzazione nazionale per il settore in questione.
punto 5
L'art. 60 dell'Atto di adesione recita: «1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli articoli 55 e 59. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Tale disposizione è applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'istaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti. 3. …»;
punto 6
il suddetto articolo costituisce incontestabilmente una deroga all'art. 42, che ha il seguente tenore: «Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1o gennaio 1975»;
punto 7
le citate disposizioni degli artt. 42 e 60 costituiscono casi di applicazione della norma generale contenuta nell'art. 9 dell'Atto, che dispone quanto segue: «1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977».
punto 8
La controversia fra le parti riguarda l'interpretazione degli artt. 9 e 60, in quanto i Governi del Regno Unito e della Repubblica francese ritengono che l'art. 60, n. 2, costituisca una disposizione particolare ai sensi dell'art. 9, n. 2, con la conseguenza che la data limite della fine del 1977 non si applicherebbe nella fattispecie, mentre la Commissione sostiene, da parte sua, che l'art. 60, n. 2, pur costituendo una deroga all'art. 42 dell'Atto, non può tuttavia essere qualificato «disposizione particolare» ai sensi dell'art. 9, n. 2, con la conseguenza che il termine da esso stabilito dovrebbe senz'altro applicarsi; è quindi necessario prendere in esame queste opinioni divergenti.
punto 9
Benché possa apparire giustificata in base alla lettera dell'art. 60, n. 2, considerato isolatamente, l'interpretazione data dal Governo del Regno Unito non può tuttavia essere seguita tenuto conto del sistema generale dell'Atto di adesione e dei suoi rapporti con le disposizioni del Trattato CEE; per di più, detta interpretazione porterebbe a conseguenze inammissibili dal punto di vista della parità degli Stati membri di fronte a talune norme essenziali per il funzionamento del mercato comune.
punto 10
L'art. 2 dell'Atto di adesione dispone che: «Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto»;
punto 11
dalla suddetta disposizione risulta che l'integrazione dei nuovi Stati membri nella Comunità costituisce l'obiettivo fondamentale di tale Atto; in quest'ordine di idee, l'art. 9 dell'Atto dispone, al n. 1, che è solo «per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità» che «l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente Atto»; poiché il periodo transitorio previsto dal Trattato è già scaduto prima dell'adesione e il Trattato ha già avuto piena applicazione, per i nuovi Stati membri l'Atto di adesione ha fissato soltanto termini e condizioni ben determinati per facilitare il loro adattamento alle norme in vigore nella Comunità.
punto 12
Le disposizioni dell'Atto di adesione vanno quindi interpretate tenendo conto dei fondamenti e del sistema della Comunità, quali sono stati fissati dal Trattato; in particolare, le disposizioni dell'Atto di adesione relative alle restrizioni quantitative e alle misure di effetto equivalente non possono essere interpretate facendo astrazione dalle norme del Trattato concernenti la stessa materia; l'art. 60, che riguarda i prodotti agricoli, va inoltre interpretato alla luce delle norme del Trattato relative alla politica agricola comune, alla cui attuazione la suddetta norma è anch'essa chiaramente attinente.
punto 13
Quanto all'eliminazione delle restrizioni quantitative, l'instaurazione del mercato comune deve, secondo l'art. 3, lett. a), del Trattato, comportare in primo luogo, «l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente»; gli artt. 30 e seguenti impongono la completa abolizione, durante il periodo transitorio, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura di effetto equivalente fra gli Stati membri; l'importanza di questo divieto ai fini della realizzazione della libertà degli scambi fra gli Stati membri osta a qualsiasi interpretazione estensiva delle riserve o deroghe contemplate in materia dell'Atto di adesione.
punto 14
Quanto ai rapporti di questo divieto con la politica agricola comune, l'art. 38, n. 2, del Trattato, stabilisce che le norme relative all'instaurazione del mercato comune e, pertanto, quelle relative all'eliminazione delle restrizioni quantitative, si applicano ai prodotti agricoli, salvo contrarie disposizioni del titolo riguardante l'agricoltura; poiché l'art. 40 prevedeva la fine del periodo transitorio come data ultima per l'attuazione della politica agricola comune, gli artt. 43-46 consentivano agli Stati membri di conservare, provvisoriamente, le organizzazioni nazionali di mercato esistenti; dall'art. 38, n. 4, secondo cui «il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri», risulta infatti l'intenzione di dare la preferenza al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune, obbligando le istituzioni e gli Stati membri a stabilire secondo un ritmo corrispondente una politica agricola comune; gli artt. 40 e 41 del Trattato prevedono forme diverse per l'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli e dette disposizioni non ostano a modifiche, anche sostanziali, di tale organizzazione, dopo la scadenza del periodo transitorio; il perdurare di eventuali deficienze nell'attuazione della politica agricola comune non può, quindi, dopo detta scadenza, impedire l'applicazione delle norme relative all'instaurazione del mercato comune e, in particolare, l'applicazione del divieto di restrizioni quantitative;
punto 15
ne consegue — come è stato affermato dalla Corte nella sentenza 2 dicembre 1974 (causa 48/74, Charmasson, Racc. pag. 1383) — che, dopo la scadenza del periodo transitorio, l'esistenza di una organizzazione nazionale di mercato non può più costituire un ostacolo per la piena applicazione delle norme del Trattato riguardanti l'eliminazione delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura d'effetto equivalente, poiché le relative esigenze dei mercati considerati sono ormai affidate alle istituzioni comunitarie; la scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato, implica che, da quel momento, le materie e i settori attribuiti espressamente alla Comunità, rientrano nella competenza comunitaria, nel senso che, se fosse ancora necessario ricorrere a provvedimenti speciali, questi non potrebbero più essere adottati unilateralmente dagli Stati membri interessati, ma dovrebbero esserlo nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, destinato a garantire la tutela dell'interesse generale della Comunità.
punto 16
Tenuto conto di quanto precede, l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione, pur costituendo indubbiamente una deroga a quanto stabilito dall'art. 42, non può tuttavia essere considerato, inoltre, come una «disposizione particolare» ai sensi dell'art. 9, n. 2, di tale Atto; poiché, infatti, quest'ultima disposizione stabilisce, nell'ambito dell'Atto di adesione, il principio secondo cui «l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977», la riserva ivi formulata non può essere interpretata estensivamente; è invece d'uopo interpretare tale riserva nel senso ch'essa riguarda unicamente disposizioni particolari chiaramente definite e determinate nel tempo, non già una disposizione che si riferisce ad un'evento futuro, come quella di cui all'art. 60, n. 2
punto 17
Questa conclusione trova conferma nell'esame degli effetti che avrebbe l'interpretazione alternativa sostenuta dal Regno Unito; in una materia così importante per il funzionamento del mercato comune come quella dell'eliminazione delle restrizioni quantitative, l'Atto di adesione non può essere interpretato nel senso ch'esso abbia creato, per un periodo indefinito, a favore dei nuovi Stati membri, una situazione diversa da quella prevista dal Trattato, per gli Stati membri originari ; se venisse considerato come una «disposizione particolare» ai sensi dell'art. 9, n. 2, dell'Atto di adesione, l'art. 60, n. 2, creerebbe, infatti, una persistente disparità fra gli Stati membri originari ed i nuovi Stati membri, in quanto questi ultimi sarebbero in grado di impedire o restringere l'importazione di determinati prodotti agricoli di provenienza comunitaria, mentre i primi sarebbero obbligati, a norma del Trattato, ad astenersi da qualsiasi restrizione delle importazioni degli stessi prodotti, anche qualora questi ultimi provenissero da un nuovo Stato membro che si valesse dell'art. 60. n. 2; benché sia giustificato che gli Stati membri originari accettino, a titolo provvisorio, siffatte disparità, sarebbe in contrasto col principio dell'uguaglianza degli Stati membri di fronte al diritto comunitario l'ammettere ch'esse possano protrarsi indefinitamente.
punto 18
Ne consegue che il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato, e in particolare dall'art. 30, unitamente all'Atto di adesione, non abrogando né modificando, entro il 1977, le disposizioni nazionali atte a restringere le importazioni di patate.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda; poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico; poiché la Commissione non ha chiesto che l'interveniente sia condannata a sopportare le proprie spese, in forza dell'art. 69 § 2, 1o comma, in fine, del regolamento di procedura, le spese causate dall'intervento vanno compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato, e in particolare dall'art. 30, unitamente all'Atto di adesione, non abrogando né modificando, entro il 1977, le disposizioni nazionali atte a restringere le importazioni di patate. 2o Il convenuto è condannato alle spese, ad eccezione di quelle causate dall'intervento. 3o Le spese causate dall'intervento sono compensate.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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