Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/08/2012 (Rv. 623559 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Uso particolare o più intenso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. - Limiti - Pregiudizio al decoro architettonico - Configurabilità - Fattispecie in tema di apertura di fori per porte o finestre sulle facciate dell'edificio condominiale.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE
In tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la realizzazione di alcuni fori di porta o di finestra posti sulle facciate dell'edificio, i quali avevano alterato la simmetria dei fori preesistenti, producendo un risultato esteticamente sgradevole).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)