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Sez. 6, Sentenza n. 5673 del 22/02/1979 Ud. (dep. 26/06/1979) Rv. 142306 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA - AVVISO DELLA RICEZIONE - ALLEGAZIONE AGLI ATTI - NON OBBLIGATORIETA - PRESUNZIONE DI RICEZIONE REGOLARE - ONERE DELLA PROVA DELLA MANCATA O INTEMPESTIVA RICEZIONE - INCOMBE ALL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142306-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - RACCOMANDATA - AVVISO DELLA RICEZIONE - ALLEGAZIONE AGLI ATTI - NON OBBLIGATORIETA - PRESUNZIONE DI RICEZIONE REGOLARE - ONERE DELLA PROVA DELLA MANCATA O INTEMPESTIVA RICEZIONE - INCOMBE ALL'IMPUTATO.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 27 aprile 4 maggio 1972 in tema di notificazioni nelle forme dell'art 169 ultima parte cod proc pen, bisogna far riferimento alla data di ricezione e non dell'inoltro dell'avviso al destinatario, ma nessuna norma obbliga ad allegare agli Atti la ricevuta di ritorno di quell'avviso, di modo che quando non sia contesta la ricezione ovvero non sia dimostrato che essa e avvenuta fuori termine, la notifica si deve ritenere avvenuta regolarmente pur senza che quel documento sia unito agli Atti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)