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Sez. 3, Sentenza n. 3936 del 20/02/2007 (Rv. 597051 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno - Onnicomprensività della domanda risarcitoria - Condizioni - Appello - Violazione dell'articolo 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597051-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di domande nuove in appello, con riferimento all'azione di risarcimento del danno, non sussiste violazione del divieto di cui al primo comma dell'articolo 345 cod. proc. civ. - nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 52 della legge 26 novembre 1990 n.353 - là dove dalle conclusioni rassegnate sia nel giudizio di primo grado che da quelle proposte in grado di appello, si evinca che la domanda risarcitoria, in relazione a tutti i danni subiti per la causale descritta nell'atto introduttivo, abbia investito sin dall'inizio ogni possibile voce di danno, esprimendo per la sua onnicomprensività la volontà di riferirsi ad un ristoro globale ricomprendente tutti i possibili profili di danno patito. Pertanto, solo nel caso in cui nell'originario atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e tra esse non siano indicate quelle poi oggetto di specifica richiesta in appello la relativa domanda se proposta in appello, costituisce domanda nuova come tale inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)