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Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 12/11/1973 (Rv. 366669 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366669-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*

La disposizione dell'art 10, primo comma, RDL n 636 del 1939, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale, deve essere disapplicata d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente. (Conf 1583/73, mass n 364411).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)