Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 12/11/1973 (Rv. 366669 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
La disposizione dell'art 10, primo comma, RDL n 636 del 1939, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale, deve essere disapplicata d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente. (Conf 1583/73, mass n 364411).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)