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Sez. 3, Sentenza n. 4142 del 25/06/1981 (Rv. 414811 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEI SINGOLI ELEMENTI RESIDUATI DALLA DISSOLUZIONE DELL'AZIENDA - CESSIONE DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414811-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEI SINGOLI ELEMENTI RESIDUATI DALLA DISSOLUZIONE DELL'AZIENDA - CESSIONE DI AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai sensi dell'art 2555 cod civ, l'azienda - di cui l'avviamento non e elemento costitutivo essenziale ma semplice elemento rivelatore - e caratterizzata dall'esistenza di un complesso di beni organizzati per l'Esercizio dell'impresa, indipendentemente dal fatto che la gestione di questa non sia ancora attuale o sia temporaneamente sospesa. Pertanto, non e configurabile una cessione di azienda nel caso in cui l'imprenditore, cessato l'Esercizio dell'impresa, trasferisca ad altro soggetto, non gia il complesso unitario dei beni funzionalmente organizzati al fine suddetto, ma soltanto singoli elementi residuati dalla dissoluzione della propria azienda ed il relativo accertamento del giudice del merito, ove espresso sulla base di un'adeguata e logica valutazione delle risultanze processuali, e incensurabile in Sede di legittimita. (V 3754/78, mass n 393285; (V 1363/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)