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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 167 del 1981

Decisione
decisa il 1981-07-16, depositata il 1981-07-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:167
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14522

  • Elezioni
  • Lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni elettorali
  • Regime differenziato secondo che si tratti di elezioni politiche o amministrative
  • Assunta violazione del principio di uguaglianza
  • Questione già ritenuta non fondata
  • Ius superveniens
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata sotto il profilo della diversità di regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche, postoché - a prescindere che detta questione è stata già ritenuta non fondata - la sopraggiunta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme di cui trattasi si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, alle quali si riferiscono entrambe le ordinanze di rinvio, per la qual ragione si rende necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinché si accerti se la prospettata questione sia tuttora rilevante. - S. n. 35/1981.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 novembre 1980 dal Pretore di Verbania nei procedimenti civili vertenti tra Ferri Enrico ed altri e la S.p.a. Montefibre e Scarsetti Giuseppe ed altri e la S.p.a. Taban, iscritte ai nn. 242 e 243 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Verbania, con due ordinanze - di identico contenuto - emesse il 24 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., censurando il diverso regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 35 del 1981; che, per altro, la sopravvenuta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme in questione si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, cui si riferiscono entrambe le ordinanze di rimessione; e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verbania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEIIRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze