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Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 20/02/2004 (Rv. 570350 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Mancata o ritardata ottemperanza all'ordinanza di reintegrazione nel possesso - Conseguenze - Obbligo di risarcire il danno per il ritardato conseguimento della disponibilità del bene allo spogliato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570350-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di tutela possessoria, la mancata ottemperanza all'ordinanza di reintegrazione nel possesso disposta dal giudice in favore dello spogliato, quanto costituisca una libera scelta dell'obbligato, si traduce in fonte di responsabilità civile ai sensi dell'art.2043 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)