diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7174 del 25/03/2010 (Rv. 612046 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Principio di onnicomprensività - Portata - Limiti - Quesiti relativi a distinte attività - Liquidazione di compensi autonomi - Necessità.
Stato
decisa il 2010-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612046-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 12, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)