Sez. 3, Sentenza n. 47234 del 04/11/2005 Ud. (dep. 28/12/2005) Rv. 233191 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di aggiornamento del datore di lavoro ex art. 4, comma quinto del D.Lgs. n. 626 del 1994 - Ambito di operatività.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di aggiornamento del datore di lavoro previsto dall'art. 4, comma quinto del D.Lgs. n. 626 del 1994, non è limitato solo ai mutamenti organizzativi e produttivi dell'impresa, ma è un obbligo assoluto che deve essere correlato agli obiettivi stabiliti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro, che obbliga espressamente il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)