diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021 (Rv. 662515 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Rapporto di preposizione - Nozione - Subordinazione - Necessità - Esclusione - Utilizzo di persona alle altrui dipendenze – Sufficienza.
Stato
decisa il 2021-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662515-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)