Sez. 2, Sentenza n. 4143 del 15/03/2012 (Rv. 622031 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO | Presupposti per l'annullabilità - Danno effettivo in capo al rappresentato - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO
Il contratto concluso dal rappresentante con se stesso, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., è annullabile anche quando da esso non sia derivato danno al rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)