Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 129 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24611
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Camera dei deputati
- Delibera di insindacabilità, 'ex' art. 68, comma primo, Cost., delle dichiarazioni per cui il deputato vittorio sgarbi è stato chiamato a rispondere, davanti al tribunale di bergamo, del reato di diffamazione a mezzo stampa
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale delibera, dal giudice adito
- Fase di delibazione
- Ammissibilità
- Fissazione del termine per la notificazione del ricorso.
Leggi la massima
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ricorso-ordinanza in data 14 novembre 1998, dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 17 giugno 1998, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva, riguardo al dott. Antonio Di Pietro, per le quali il deputato Vittorio Sgarbi è stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, devono ritenersi coperte dall'immunità parlamentare. Infatti, premesso che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sotto il profilo soggettivo, che sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione - sia la Camera dei Deputati, in quanto è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati. - V., 'ex plurimis', O. nn. 60/1999, 471/1998, 469/1998, 407/1998, 261/1998 e 254/1998, nonché S. n. 289/1998.
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1998
Parametri
- art. 37, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 37, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 68, comma 1, Cost.
- art. 26 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati in data 17 giugno 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, proposto dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, con ricorso depositato il 14 novembre 1998 ed iscritto al n. 102 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595, primo secondo e terzo comma, cod. pen., 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto egli, nel corso di una trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione del dr. Antonio Di Pietro, il Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, ha proposto, con ordinanza dell'8 ottobre 1998, depositata il 14 novembre successivo, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 17 giugno 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati non avrebbe esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla sussistenza del presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare e chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta dell'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, annulli la relativa deliberazione, adottata dalla Camera dei deputati il 17 giugno 1998.
punto 2
Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di Bergamo deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, ordinanze n. 60 del 1999 e n. 471 del 1998; sent. n. 289 del 1998);
che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le altre, ordinanze n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998);
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;
che, infine, dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia" come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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