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Sez. 1, Sentenza n. 24441 del 01/12/2015 (Rv. 637980 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Atto di appello nei confronti di persona giuridica - Nullità per incertezza della sua individuazione - Condizioni - Limiti - Valutazione del giudice di merito - Individuazione deducibile da altri atti processuali - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637980-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Nella citazione in appello di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o omessa individuazione del legale rappresentante incidono sulla validità dell'atto solo ove si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione. Detta valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'appello nel caso in cui ritenga di poter individuare la persona giuridica appellata, nonostante l'errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica, l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la valutazione della corte d'appello secondo la quale non assumeva alcun rilievo, ai fini della nullità dell'impugnazione, la notificazione dell'appello al difensore della società costituita in primo grado ma rivolto a società diversa, non essendovi dubbi sull'effettivo destinatario dell'atto, peraltro costituitosi anche in sede di gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)