diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 348 del 1994

Decisione
decisa il 1994-07-19, depositata il 1994-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:348
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20843

  • Processo penale
  • Codice previgente
  • Impossibilità per l'imputato, a causa di malattia fisica permanente di durata indeterminabile, di comparire all'udienza
  • Facoltà della parte civile, previa sospensione del procedimento, di esercitare l'azione civile davanti al giudice civile
  • Mancata previsione
  • Prospettata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, avendo la Corte costituzionale già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, cod. proc. pen. del 1930, "nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile". - S. n. 330/1994. red.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1993 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Manfredi Goffredo, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha, con ordinanza del 28 ottobre 1993, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, "nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione civile davanti al giudice civile indipendentemente dal processo penale"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 330 del 1994 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, proprio nella parte in cui non prevede, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questo non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile; e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 330 del 1994, "nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile", questione sollevata dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze