Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 10/03/1995 Cc. (dep. 26/06/1995) Rv. 201912 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio | Misura disposta nel corso delle indagini preliminari - Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio - Sussistenza - Misura disposta dopo l'esercizio dell'azione penale - Obbligo dell'interrogatorio - Esclusione - Conseguenza - Caducazione della misura per omesso interrogatorio - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio
L'obbligo dell'interrogatorio ad opera del Giudice della persona in stato di custodia cautelare è imposto dall'art. 294 cod.proc.pen. limitatamente alla fase delle indagini preliminari, che concerne le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio dopo l'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di cui sopra viene meno e la sua omissione non comporta la caducazione del titolo custodiale ai sensi dell'art. 302 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)