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Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 24/01/2007 (Rv. 593861 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Determinazione del contributo - Criterio delle rispettive sostanze di ciascuno dei coniugi - Natura esclusiva - Insussistenza - Conseguenze - Riduzione del contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario per effetto dei maggiori redditi dell'altro coniuge - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593861-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE

La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario (nella specie titolare di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e di risparmi suscettibili di essere investiti nell'acquisto di una nuova abitazione) concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)