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Sez. 1, Sentenza n. 810 del 02/05/1967 (Rv. 326902 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE - COSA GIUDICATA PARZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326902-01

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE - COSA GIUDICATA PARZIALE - CONDIZIONI.*

Il giudicato parziale si Forma quando l'impugnazione della parte soccombente non si estende ai capi della sentenza che, fondati su presupposti di fatto e di diritto del tutto indipendenti dalle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualita a se stanti. Viceversa, la formazione del giudicato va esclusa quando i capi non espressamente impugnati siano necessariamente collegati, come accessorio a principale, con alcuni di quelli che, a seguito di impugnazione, siano stati dal giudice del gravame riformati o annullati. Pertanto, una volta cassata la sentenza di appello sul punto relativo al risarcimento dei danni e alla sua misura, cade necessariamente anche la pronuncia relativa agli interessi ed alla loro decorrenza, anche se non espressamente impugnata, nonche la pronuncia sulle spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)