Sez. 5, Sentenza n. 1132 del 26/01/2001 (Rv. 543486 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - IN GENERE | INVIM - Controversia di valutazione - Amministrazione Finanziaria - Pretesa di disattendere il criterio di valutazione automatica per la determinazione dell'imponibile di terreni asseriti edificatori - Carattere edificatorio - Prova - Onere dell'amministrazione finanziaria.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - IN GENERE
In tema di I.N.V.I.M., alla stregua del principio generale in materia di onere della prova, per il quale ciascuna delle parti è tenuta a dimostrare nel processo i fatti dai quali pretende di far discendere conseguenze a sè favorevoli e svantaggiose per i contraddittori, nelle controversie di valutazione, in cui l'amministrazione finanziaria accampi il diritto di applicare l'INVIM su determinati terreni, disattendendo il generale criterio della valutazione automatica, previsto dall'art. 1, comma ottavo, del D.L. 13 settembre 1991 n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991 n. 363, sul presupposto dell'attribuibilità ai fondi tassandi del carattere dell'edificabilità legale, con conseguente determinabilità della base imponibile con riferimento al valore di mercato, compete all'amministrazione medesima l'onere di documentare la riscontrabilità di detto carattere, questo integrando fatto costitutivo delle ragioni da essa vantate.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)