Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989
Testo in vigore al
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato in relazione all'attivita' che la predetta persona esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' della persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del presente paragrafo.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato svolge la sua attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (groupe), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorche'
a. un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' assoggettabile all'imposta sulle societa' che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. a) Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a detto credito d'imposta ("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche;
ii) di una societa', diversa da quelle indicateal paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'impostaitaliana sulle persone giuridiche.
b) Una societa' residente dell'Italia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione italiana applicabile alle societa' madri che riceve da una societa' residente della Francia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari alla meta' di detto credito d'imposta ("avoir fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.
4. a) Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta francese sul reddito;
ii) di una societa', diversa da quelle indicate al paragrafo 2- a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta francese sulle societa'.
b) Una societa' residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle societa' madri che riceve da una societa' residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla meta' di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.
5. Salvo il caso in cui benefici dal pagamento del Tesoro francese previsto al paragrafo 3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati da una societa' residente della Francia puo' ottenere il rimborso del prelievo alla fonte (precompte) diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se lo stesso e' stato effettivamente versato da detta societa' in relazione a tali dividendi. Quando una societa' chiede il rimborso del prelievo alla fonte (precompte), le disposizioni del paragrafo 3-b) non sono applicabili.
6. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro italiano previsto al paragrafo 4-a), un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se la stessa e' stata effettivamente versata dalla societa' in relazione a detti dividendi.
Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa societa' che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente, residente della Francia. Quando una societa' chiede il rimborso della "maggiorazione di conguaglio" le disposizioni del paragrafo 4-b) non sono applicabili.
La societa' distributrice puo' pagare l'ammontare suddetto a un residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento.
Il pagamento dell'ammontare corrrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente della Francia a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nel caso previsto al paragrafo 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno 12 mesi precedenti detta data.
Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della societa' distributrice in una misura piu' elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo d'imposta nel quale la rettifica e' divenuta definitiva e' limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai dividendi la cui distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
7. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
8. Quando il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente di uno Stato di cui piu' della meta' del capitale e' posseduta da una o piu' persone che non sono residenti di detto Stato, le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta societa' produca all'autorita' competente dell'altro Stato se questa autorita' competente glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa ha acquisito la partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attivita' di fare o gestire investimenti e non allo scopo principale di beneficiare dell'"avoir fiscal" o del "credito d'imposta".
9. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi assoggettati al regime fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
b) Sono parimenti considerati come dividenti pagati da una societa'residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo 3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al paragrafo 4, nonche' le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (precompte), considerate al paragrafo 5, e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al paragrafo 6 afferenti i dividendi pagati da detta societa'.
10. Qualora una societa' residente di uno Stato ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui e' residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona e' il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:
a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' lo Stato stesso o una delle sue suddivisione politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia); o
b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrativa o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro Stato; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati.
5. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in confomita' della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a "software" a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini) sono imponibili soltanto in questo altro Stato, qualora detto residente ne sia l'effettivo beneficiario.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche del "software", delle pellicole cinematografiche e delle altre registrazioni di suoni o d'immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa o, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. La parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convocazione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6, sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato dispone nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante e' residente.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.
Art. 16 Dirigenti di societa' e membri dei consigli di amministrazione o dei collegi sindacali
1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una societa' residente dell'altro Stato, o che e' membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la societa' e' residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorieta' professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonche' gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualita', nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da attivita' che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualita' in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nell'altro Stato se detta altra persona e' finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.
Art. 18 Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione e' un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalita' dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente lo- cale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita' senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).
Art. 20 Professioni e ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attivita' non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o piu' persone determinate.
Art. 21 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito che non sono trattati negli altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Art. 23 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonche' dai beni mobili relativi al loro esercizio e' imponibile nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24 Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni
La doppia imposizione e' eliminata nella seguente maniera:
1. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
3. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
4. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Francia:
a) Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorche' sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non e' deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta e' pari:
- con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 e al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non puo' tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi;
- per tutti gli altri redditi, all'ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione e' parimenti applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 9, 13 paragrafo 3, e 19.
b) I residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile in Italia conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 23 e del paragrafo 11 a) e b) del protocollo annesso alla Convenzione sono anche imponibili in Francia per detti elementi di patrimonio. L'imposta francese e' calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
6. Detto credito non puo' tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia.
Art. 25 Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. a) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
b) Quando una stabile organizzazione situata in uno Stato riceve dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a beni o diritti effettivamente connessi alla sua attivita', tali redditi sono imponibili nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 10, paragrafo 2 b), 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2. Lo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione elimina la doppia imposizione alle condizioni previste nell'articolo 24 paragrafo 1 o paragrafo 2-a), fatta eccezione per l'ultima alinea. La presente disposizione si applica quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibil, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.