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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 484 del 1990

Decisione
decisa il 1990-10-09, depositata il 1990-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:484
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16556

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Contributi sociali di malattia dovuti da commercianti, artigiani, coltivatori diretti e liberi professionisti
  • Determinazione
  • Criteri
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, giacché il provvedimento impugnato, non avendo alcuna connotazione di legge delegata, non è soggetto al sindacato della Corte costituzionale. - S. n. 167/1986.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n.538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'INPS, iscritta al n.362 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 il Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e I.N.P.S. (reg. ord. n. 362/90) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 8 luglio 1980, n.538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), nella parte in cui prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa, senza possibilità di prova contraria sul reddito effettivo, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n.167 del 1986, nel provvedimento oggetto di impugnazione "non si rinviene alcuna connotazione di legge delegata", sfuggendo pertanto il d.P.R. impugnato al sindacato in questa sede; che la sollevata questione di legittimità costituzionale va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), in riferimento agli artt.3, 35 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Oristano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze