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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 giugno 1980, causa 1/80

Decisione
decisa il 1980-06-12
ECLI
ECLI:EU:C:1980:157

Epigrafe

Nel procedimento 1/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de Première Instance di Liegi (Prima Sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) e Yvon Salmon, residente in Liegi, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE e degli artt. 27 e 28 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, «per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» (GU 1958, pag. 561), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM), attore nella causa principale, ha proposto al Tribunale di Liegi, contro il sig. Yvon Salmon, convenuto, avvocato, una domanda di risarcimento per illecito professionale. Il FNROM fa carico all'avv. Salmon di non aver interposto appello, nonostante avesse ricevuto istruzioni in tal senso, contro una sentenza emessa il 17 aprile 1975 dall'«Arbeitsgericln» di Verviers (Tribunale del lavoro di Verviers, Sezione di Eupen, la cui lingua processuale è il tedesco). Con detta sentenza, il Tribunale del lavoro aveva annullato un provvedimento del FNROM che privava il sig. Tomitzek, con effetto retroattivo, di taluni vantaggi precedentemente attribuitigli in materia di invalidità. A sua difesa, il convenuto nella causa principale ha sostenuto che, in ogni caso, il fatto di non aver seguito le istruzioni relative all'appello non ha recato alcun danno all'attore, poiché l'interpretazione del diritto comunitario ritenuta dal Tribunale di Verviers era corretta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
punto 2
La controversia definita dal Tribunale di Verviers può essere brevemente illustrata nei seguenti termini: Il sig. Tomitzek, cittadino tedesco, aveva lavorato come minatore per 18 anni, 9 mesi e 20 giorni in Germania e per 8 anni, 8 mesi ed 1 giorno nel Belgio. Il sig. Tomitzek percepisce, dal 1° gennaio 1959, una pensione d'invalidità corrisposta dal Belgio e calcolata in base ai regolamenti nn. 3 e 4, previo cumulo dei periodi assicurativi compiuti in Germania e nel Belgio e ripartizione prorata (pensione belga pari a 8/32esimi). In un primo momento il sig. Tomitzek percepiva in Germania, già prima del 1o gennaio 1959, una pensione d'invalidità anch'essa calcolata in base a cumulo dei periodi e ripartizione prorata della prestazione. Tuttavia, con lettera 26 marzo 1974, la Bundesknappschaft, ente previdenziale competente per la corresponsione della pensione tedesca, comunicava al sig. Tomitzek di aver deciso, in seguito ad un cambiamento nell'interpretazione giuridica dei regolamenti nn. 3 e 4, di versare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1959, una pensione puramente nazionale, dato che questa, rispetto a quella calcolata mediante cumulo e ripartizione prorata, risultava d'importo più elevato. Sembra, quindi, che in Germania il sig. Tomitzek possedesse i requisiti per fruire della pensione tedesca senza dover ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi. Il 16 luglio 1974, il FNROM, presa conoscenza della decisione della Bundesknappschaft, faceva presente al sig. Tomitzek che «egli non poteva far valere simultaneamente le disposizioni del regolamento n. 3 e le disposizioni puramente nazionali della legislazione di uno Stato membro (art. 28, n. 4, del regolamento n. 3)». Ritenendo perciò che il sig. Tomitzek non avesse diritto a fruire di una quota di pensione belga, il FNROM, lo privava, con effetto retroattivo alla data del 1o gennaio 1959, di tutti i vantaggi attribuitigli coi precedenti provvedimenti. Il sig. Tomitzek sottoponeva la questione al Tribunale del lavoro di Verviers, il quale riteneva che la pensione tedesca era'stata attribuita a norma dei regolamenti nn. 3 e 4, e che solo il suo importo era stato fissato in conformità al diritto tedesco. Il Tribunale dichiarava, riferendosi in particolare alla sentenza della Corte di giustizia 5 luglio 1967 (causa 1/67, Ciechelski, Racc. pag. 212), che il sig. Tomitzek percepiva la pensione tedesca non già in forza della sola legislazione di uno Stato membro (art. 28, n. 4, del regolamento n. 3), bensì in forza delle combinate disposizioni del diritto comunitario e del diritto tedesco. Di conseguenza, l'ente previdenziale belga non poteva ridurre la prestazione da esso corrisposta. Il provvedimento di revoca della pensione veniva annullato dal Tribunale del lavoro di Verviers.
punto 3
Per accertare se sia fondato l'argomento dedotto dal convenuto nella causa principale, il Tribunale di Liegi ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il Tribunale del lavoro di Verviers, nella sentenza 17 aprile 1975, abbia correttamente interpretato gli artt. 51 del Trattato CEE e 27 e 28 del regolamento CEE n. 3, in data 25 settembre 1958, riguardante la previdenza sociale dei lavoratori migranti, statuendo che l'ente previdenziale tedesco, la Bundesknappschaft, non liquidava una rendita puramente nazionale, il che avrebbe giustificato la decisione adottata dall'attore, bensì una rendita comunitaria più vantaggiosa per l'avente diritto, il che escludeva l'applicazione del n. 4 dell'art. 28 di detto regolamento CEE n. 3».
punto 4
Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 2 gennaio 1980. Hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, il FNROM (rappresentato dall'aw. Jean Dal, del foro di Bruxelles), il sig. Yvon Salmon (rappresentato dagli avv.ti Roger Bourgeois e Paul Remits, del foro di Liegi) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, assistito dall'aw. Francis Herbert, del foro di Bruxelles). A norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, la causa è stata rimessa alla Terza Sezione. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › Il — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
A —
paragrafo 2
Il FNROM osserva che la controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, che ha il seguente tenore:
paragrafo 3
«Fatto salvo il disposto della lettera f) del paragrafo 1, del presente articolo, gli interessati che possono avvalersi delle disposizioni del presente capitolo non hanno diritto al beneficio di una pensione in virtù delle sole disposizioni della legislazione di uno Stato membro».
paragrafo 4
La leu. f) del suddetto n. 1 recita:
paragrafo 5
«Se l'interessato non soddisfa, a un dato momento, alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni che gli sono applicabili, ma soddisfa alle condizioni di una sola di esse, senza che sia necessario far ricorso ai periodi compiuti sotto una o più delle altre legislazioni, l'ammontare della prestazione è determinato in virtù della sola legislazione nei cui confronti il diritto è conseguito e tenuto conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione».
paragrafo 6
Secondo il FNROM, a parte il caso specifico contemplato dalla lett. f) dell'art. 28, n. 1, il lavoratore migrante che fruisce di una pensione nazionale non può più, in ragione del n. 4 dello stesso articolo, pretendere una pensione comunitaria a norma degli artt. 17 e 28.
paragrafo 7
In proposito, il FNROM, critica il modo in cui il Tribunale del lavoro di Verviers interpreta, nella propria sentenza, il provvedimento 24 gennaio 1974 della Bundesknappschaft. A suo parere, dal testo di tale provvedimento risulta chiaramente che l'ente previdenziale tedesco liquida una pensione nazionale, non già una pensione comunitaria (come a torto dichiarato dal Tribunale del lavoro). Ciò sarebbe confermato dalla lettera indirizzata dalla Bundesknappschaft, il 24 gennaio 1974, alla Caisse de Prévoyance di Liegi, per chiarire il provvedimento adottato in pari data.
paragrafo 8
Esso sostiene che la sentenza del Tribunale di Verviers porta a conseguenze contrastanti con l'equità e col buon senso: se si dovesse seguire la tesi avallata dal Tribunale, il sig. Tomitzek fruirebbe non solo di una prestazione nazionale tedesca più elevata di quella che deriverebbe dall'applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, ma anche di una quota proporzionale di pensione belga; ora, ciò è senz'altro incompatibile con l'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3.
paragrafo 9
Infine, il FNROM sostiene che le sentenze della Corte di giustizia richiamate dal Tribunale di Verviers a sostegno della propria pronunzia, e in particolare la sentenza Ciechelski (Race. 1967, pag. 212), non sono pertinenti nella fattispecie.
paragrafo 10
Per concludere, il FNROM propone che la questione pregiudiziale formulata dal giudice a quo venga risolta nel seguente modo:
paragrafo 11
«... il Tribunale del lavoro di Verviers, nella sentenza 17 aprile 1975, ha interpretato in modo inesatto gli artt. 51 del Trattato CEE e 27 e 28 (in ¡specie il n. 4 di detto art. 28) del regolamento CEE 25 settembre 1958, n. 3, riguardante la previdenza sociale dei lavoratori migranti, statuendo che il sig. Rudolf Tomitzek ha diritto ad una prestazione belga determinata secondo quanto disposto dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, dal momento che la prestazione attribuita all'interessato con effetto dal 1° gennaio 1959 è una prestazione determinata in base alle sole disposizioni interne tedesche, ed ammettendo in tal modo il cumulo, in spregio all'art. 28, n. 4, del suddetto regolamento, di una pensione comunitaria e di una pensione nazionale».

SENTENZA › In fatto › Il — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
B —
paragrafo 2
Il sig. Salmon sostiene che s'impone una soluzione affermativa della questione pregiudiziale.
paragrafo 3
Il Tribunale di Verviers ha infatti, a suo avviso, interpretato correttamente la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Ciechelski (loc. cit.). Da tale giurisprudenza risulta che l'applicazione del regolamento n. 3 non può avere l'effetto di far perdere al lavoratore il diritto a prestazioni nazionali spettanti in forza della sola legislazione nazionale, qualora tali prestazioni siano più elevate di quelle che derivano, nello Stato membro interessato, dall'applicazione delle norme relative al cumulo e alla ripartizione prorata contenute nel regolamento spettante in forza della sola legislazione nazionale con un'altra prestazione spettante in un altro Stato, grazie al cumulo dei periodi, se questi non si sovrappongono. I principi elaborati dalla Corte di giustizia sono stati seguiti dalla Corte di Cassazione belga, nella sentenza 2 ottobre 1974, Vittorino c/FNROM.
paragrafo 4
Il sig. Salmon conclude che, perciò, giustamente il Tribunale del lavoro ha ritenuto che la Bundesknappschaft «non liquidava una rendita puramente nazionale, il che avrebbe giustificato la decisione adottata dall'attore, bensì una rendita comunitaria più vantaggiosa per l'avente diritto, il che escludeva l'applicazione del n. 4 dell'art. 28 di detto regolamento CEE η. 3».

SENTENZA › In fatto › Il — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
C —
paragrafo 2
La Commissione suggerisce anzitutto che la questione formulata dal giudice proponente, con la quale la Corte è invitata ad esercitare un controllo diretto sull'interpretazione del diritto comunitario da parte di un giudice nazionale, venga riformulata nel seguente modo:
paragrafo 3
«Quale interpretazione deve darsi all'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, secondo cui ”gli interessati che possono avvalersi delle disposizioni del presente capitolo non hanno diritto al beneficio di una pensione in virtù delle sole disposizioni della legislazione di uno Stato membro”».
paragrafo 4
Per una sintetica rassegna dei principi elaborati dalla Corte circa l'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, la Commissione rimanda alle conclusioni dell'avvocato generale Warner, nella causa 191/73 (Niemann, Racc. 1973, pag. 571).
paragrafo 5
Alla luce di tali principi, è chiaro, secondo la Commissione, che l'art. 28, n. 4, sarebbe incompatibile con la giurisprudenza della Corte qualora stabilisse che il lavoratore, fatta salva l'ipotesi contemplata dall'art. 28, n. 1, leu. f), può avere diritto alla pensione solo in base a cumulo dei periodi assicurativi e ripartizione prorata delle prestazioni. Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che il metodo del cumulo e della ripartizione si applica soltanto nel caso in cui la prestazione nazionale integrale spettante al lavoratore in forza del solo diritto interno sia d'importo inferiore a quello della prestazione derivante dall'applicazione del suddetto metodo di cumulo e ripartizione. Un lavoratore migrante può quindi legittimamente cumulare una pensione nazionale integrale ed una pensione liquidata in un altro Stato membro in base al regolamento n. 3. La situazione è diversa soltanto in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi. Nelle sue considerazioni sulla compatibilità dell'art. 28, n. 4, con l'art. 51 del Trattato, la Commissione fa riferimento in particolare alle sentenze Balsamo (Race. 1976, pag. 375) e Niemann (loc. cit.).
paragrafo 6
La Commissione osserva altresì che, a suo avviso, il richiano del FNROM all'art. 28, n. 4, non è affatto pertinente. L'art. 28, n. 4, riguarda unicamente la situazione del lavoratore migrante nello Stato membro in cui egli ha diritto alla prestazione senza dover ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi. Esso riguarda quindi, nel caso di specie, soltanto la situazione del sig. Tomitzek in Germania, mentre non concerne il calcolo o le condizioni di attribuzione della prestazione supplementare spettante all'interessato nel Belgio.
paragrafo 7
Da ciò si dovrebbe desumere che la questione della qualificazione della prestazione tedesca di cui trattasi è irrilevante quanto all'accertamento del diritto del sig. Tomitzek ad una prestazione belga. Secondo la Commissione, è chiaro che la prestazione corrisposta in Germania spetta all'interessato «in virtù delle sole disposizioni della legislazione di uno Stato membro», ma tale circostanza è irrilevante, poiché, comunque, il FNROM non può far valere l'art. 28, n. 4.
paragrafo 8
Infine, la Commissione osserva che l'attribuzione di una quota proporzionale di pensione belga al sig. Tomitzek non può essere esclusa da alcuna clausola nazionale anti-cumulo, finché non vi sia sovrapposizione di periodi assicurativi (sentenza Guissart, Race. 1967, pag. 501). Ora, dal provvedimento di rinvio risulta che nella fattispecie non si verificava una siffatta sovrapposizione.
paragrafo 9
Concludendo, la Commissione suggerisce di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:
paragrafo 10
«L'art. 28, n. 4, del regolmanto n. 3 (restando impregiudicata la questione della sua compatibilità con l'art. 51 del Trattato) riguarda unicamente la situazione del lavoratore migrante nello Stato membro in cui ha diritto alla prestazione in forza delle sole disposizioni della legislazione di questo Stato. Detta norma non può quindi esser fatta valere dall'ente previdenziale di uno Stato membro, debitore di una quota proporzionale di pensione calcolata in conformità agli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, per rifiutare l'attribuzione di tale quota proporzionale adducendo il motivo che l'interessato fruisce di una pensione corrisposta dall'ente previdenziale competente di un altro Stato membro in base alla sola legislazione di quest'ultimo Stato».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il FNROM (rappresentato dall'aw. J. Dal), il sig. Salmon (rappresentato dagli aw.ti R. Bourgeois e P. Remits) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dall'aw. F. Herbert) hanno presentato osservazioni orali all' udienza del 22 maggio 1980.
paragrafo 2
In risposta ad un quesito dell'avvocato generale, la Commissione ha precisato che, indipendentemente dalla questione relativa al se l'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3 fosse applicabile ad una situazione come quella di specie, tale norma va comunque considerata incompatibile con l'art. 51 del Trattato. L'art. 28, n. 4, è infatti basato sul presupposto che la pensione del lavoratore migrante possa, di regola, essere liquidata unicamente secondo il metodo del cumulo dei periodi assicurativi e della ripartizione prorata delle prestazioni, il che risponde ad una concezione espressamente respinta dalla Corte in una giurisprudenza costante, a partire dalla sentenza Ciechelski.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 21 dicembre 1979, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 1980, il Tribunal de Première Instance di Liegi (Prima Sezione) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 51 dello stesso Trattato e degli artt. 27 e 28 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM), attore nella causa principale, e uno dei suoi consulenti legali, convenuto nella stessa causa, cui il FNROM, fa carico di non aver interposto tempestivamente appello, nonostante le istruzioni impartitegli in tal senso, contro una sentenza emessa il 17 aprile 1975 dal Tribunale del lavoro di Verviers (Sezione di Eupen).
punto 3
Con tale sentenza il Tribunale del lavoro aveva annullato, in base ad una interpretazione del diritto comunitario contestata dal FNROM, un provvedimento di questo ente che privava, in forza dell'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, con effetto retroattivo, il sig. Tomitzek, cittadino tedesco che aveva lavorato come minatore in Germania e successivamente nel Belgio, delle prestazioni d'invalidità già attribuitegli ai sensi del suddetto regolamento n. 3. Il provvedimento del FNROM era fondato sulla circostanza che al sig. Tomitzek, con decisione adottata dalla Bundesknappschaft, ente competente tedesco, il 26 marzo 1974, era stata attribuita, con effetto retroattivo, una pensione d'invalidità calcolata in base alle sole norme interne tedesche, d'importo più elevato di quello della pensione anteriormente versata all'interessato dalla Bundesknappschaft in conformità al regolamento n. 3.
punto 4
Il FNROM promuoveva allora un'azione di risarcimento per illecito professionale contro il suo consulente legale, il quale, a sua difesa, ha sostenuto che l'ente non ha subito, nella fattispecie, alcun danno, in quanto il Tribunale del lavoro di Verviers aveva correttamente interpretato le norme comunitarie del caso.
punto 5
Il Tribunal de Première Instance di Liegi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il Tribunale del lavoro di Verviers, nella sentenza 17 aprile 1975, abbia correttamente interpretato gli artt. 51 del Trattato CEE e 27 e 28 del regolamento CEE n. 3, in data 25 settembre 1958, riguardante la previdenza sociale dei lavoratori migranti, statuendo che l'ente previdenziale tedesco, la Bundesknappschaft, non liquidava una rendita puramente nazionale, il che avrebbe giustificato la decisione adottata dall'attore, bensì una rendita comunitaria più vantaggiosa per l'avente diritto, il che escludeva l'applicazione del n. 4 dell'art. 28 di detto regolamento CEE n. 3».
punto 6
Nello svolgimento della funzione attribuitale dall'art. 177, la Corte non è competente a pronunciarsi sull'applicazione delle norme comunitarie ad una determinata fattispecie concreta, né a sindacare il modo in cui il diritto comunitario è stato applicato da un giudice nazionale. Tuttavia, la necessità di pervenire ad un'utile interpretazione del diritto comunitario consente alla Corte di desumere dagli elementi della causa principale i dati necessari alla comprensione della questione sottopostale ed all'elaborazione di una soluzione adeguata.
punto 7
Dal fascicolo risulta che la domanda di pronunzia pregiudiziale mira a far sì che il giudice nazionale sia posto in grado di accertare se il FNROM potesse legittimamente fondarsi sull'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3 per privare, con effetto retroattivo, il sig. Tomitzek delle prestazioni anteriormente attribuitegli. La Corte prenderà quindi in esame la questione del se, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, il diritto comunitario consenta all'ente previdenziale competente di uno Stato membro di rifiutare la quota proporzionale di pensione calcolata in conformità agli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 ad un lavoratore che percepisca la pensione corrisposta dall'ente previdenziale competente di un Stato membro in forza delle sole disposizioni della legislazione di questo Stato.
punto 8
L'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, norma che, in forza dell'art. 26 dello stesso regolamento, si applica alle prestazioni d'invalidità, dispone che «fatto salvo il disposto della lett. f) del paragrafo 1) del presente articolo, gli interessati che possono avvalersi delle disposizioni del presente capitolo non hanno diritto al beneficio di una pensione in virtù delle sole disposizioni della legislazione di uno Stato membro».
punto 9
L'art. 28, n. 4, è basato sul presupposto che il lavoratore migrante il quale sia stato successivamente o alternatamente soggetto alla legislazione di due o più Stati membri può aver diritto ad una pensione solo in base al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione proporzionale delle prestazioni, di cui agli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3.
punto 10
Ora, a partire dalla sentenza 5 luglio 1967 (causa 1/67, Ciechelski, Racc. 1967, pag. 212), questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui il cumulo e la ripartizione non hanno ragion d'essere nel caso di uno Stato in cui gli effetti voluti dall'art. 51 del Trattato sono già realizzati in forza della sola legislazione nazionale. Secondo tale giurisprudenza, il ricorso al cumulo e alla ripartizione proporzionale è incompatibile con l'art. 51, quando ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza della legislazione di un solo Stato membro e sulla base dei periodi assicurativi maturati in questo Stato, senza, tuttavia, che il lavoratore possa fruire di più prestazioni relativamente ad uno stesso periodo assicurativo.
punto 11
Inoltre, è opportuno rilevare che non costituisce un vantaggio contrario alle norme comunitarie il cumulo di una prestazione dovuta in forza del solo diritto interno, in considerazione di periodi assicurativi maturati in uno Stato, e di altre prestazioni corrisposte in un altro Stato grazie al cumulo dei periodi, se, come prescrive l'art. 27, i periodi «non si sovrappongono». Se il cumulo offre il vantaggio di attribuire un diritto alla pensione che senza di esso non sussisterebbe, la pensione stessa si calcola proporzionalmente al solo periodo maturato nello Stato membro di cui trattasi, ad esclusione di qualsiasi periodo maturato altrove.
punto 12
La questione pregiudiziale va perciò risolta nel senso che l'ente previdenziale competente di uno Stato membro non può fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 3, né in particolare sull'art. 28, n. 4, di questo testo, per rifiutare ad un lavoratore prestazioni calcolate in conformità agli artt. 27 e 28 del regolamento stesso, o per ridurre tali prestazioni, adducendo il motivo che il lavoratore fruisce di una pensione corrisposta dall'ente previdenziale competente di un altro Stato membro in forza delle sole disposizioni della legislazione di questo Stato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de Première Instance di Liegi con ordinanza 21 dicembre 1979, dichiara: L'ente previdenziale competente di uno Stato membro non può fondarsi sul regolamento n. 3, né in particolare sull'art. 28, n. 4, di questo testo, per rifiutare ad un lavoratore prestazioni calcolate in conformità agli artt. 27 e 28 del regolamento stesso, o per ridurre tali prestazioni, addu-cendo il motivo che il lavoratore fruisce di una pensione corrisposta dall'ente previdenziale competente di un altro Stato membro in forza delle sole disposizioni della legislazione di questo Stato.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 giugno 1980. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente H. Kutscher

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