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Sez. 2, Sentenza n. 10139 del 25/02/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266196 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Decreto del pubblico ministero - Mancanza della data - Annotazione del decreto nell'apposito registro - Nullità o inesistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266196-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica non è nullo o inesistente se privo della data, quando risulta con certezza quella della sua annotazione nel registro previsto dall'art. 267, comma quinto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)