Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 28/12/1988 (Rv. 461237 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO - PROVE PRESUNTIVE - UTILIZZABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO - PROVE PRESUNTIVE - UTILIZZABILITÀ.*
In tema di revocatoria fallimentare, nei casi preveduti dall'art. 67 comma secondo R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la prova che il creditore conoscesse lo stato d'insolvenza in cui versava l'imprenditore ha come oggetto una conoscenza effettiva e concreta, ma la dimostrazione ne può essere data in base a presunzioni che, muovendo da fatti gravi precisi e concordanti, consentano di ritenere che il creditore, applicandosi con comune diligenza alla cura dei propri interessi, non avrebbe potuto non conoscere lo stato di dissesto economico del debitore. (Conf 6450/80, mass n 410207).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)