diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 7 novembre 2018, causa C-432/17

Decisione
decisa il 2018-11-07
ECLI
ECLI:EU:C:2018:879

Epigrafe

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 novembre 2018 Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Lavoratori a tempo parziale – Pensione di vecchiaia – Determinazione del quantum della pensione – Rilevanza degli anni di servizio compiuti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81/CE – Applicazione immediata agli effetti futuri di una fattispecie sorta all’epoca della legge previgente Nella causa C-432/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 12 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2017, nel procedimento Dermod Patrick O’Brien contro Ministry of Justice, già Department for Constitutional Affairs, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzioni di presidente della prima sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: R. Schiano, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2018, considerate le osservazioni presentate: per D. P: O’Brien, da C. Jones, solicitor e T. Burton, barrister, nonché da R. Crasnow, QC, e R. Allen, QC; per il governo del Regno Unito, da S. Brandon e C. Crane, in qualità di agenti, assistiti da J. Cavanagh, QC, e R. Hill, barrister; per la Commissione europea, da M. van Beek e N. Yerrell, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU 1998, L 131, pag. 10) (in prosieguo: la «direttiva 97/81»).
punto 2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. Dermod Patrick O’Brien e il Ministry of Justice (Ministero della giustizia del Regno Unito), già Department for Constitutional Affairs (Dipartimento per gli affari costituzionali), in merito alla determinazione del quantum della pensione di anzianità spettante al sig. O’Brien per le funzioni giudiziarie dal medesimo assolte a tempo parziale.

Contesto normativo › Diritto dell’Unione

punto 3
Conformemente alla direttiva 98/23, che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81, il termine di trasposizione di quest’ultima direttiva impartito allo Stato membro medesimo è scaduto il 7 aprile 2000.
punto 4
La direttiva 97/81 è volta, ai sensi del suo articolo 1, ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) (in prosieguo: l’«accordo quadro»).
punto 5
La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», così recita: «1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applica il principio del pro rata temporis: 3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali. (…)».

Contesto normativo › Diritto del Regno Unito

punto 6
La corresponsione delle pensioni ai magistrati è disciplinata dal Judicial Pensions Act 1981 (legge del 1981 relativa alle pensioni dei magistrati, in prosieguo: la «legge del 1981 relativa alle pensioni delle professioni giudiziarie») nonché dal Judicial Pensions and Retirement Act 1993 (legge del 1993 relativa alle pensioni ed al collocamento a riposo delle professioni giudiziarie, in prosieguo: la «legge del 1993»).
punto 7
La legge del 1981 si applica a coloro nominati prima del 31 marzo 1995, salvo che questi optino per il trattamento pensionistico previsto dalla legge del 1993. Quest’ultima si applica a coloro nominati a decorrere dal 31 marzo 1995.
punto 8
Per effetto delle due leggi, la pensione è dovuta a chiunque venga collocato a riposo lasciando una «carica giudiziaria rispondente alle condizioni richieste» (qualifying judicial office), subordinatamente alla condizione di aver raggiunto il 65esimo anno di età e, quanto a coloro che ricadono nella sfera d’applicazione della legge del 1993, di aver compiuto quantomeno cinque anni di servizio nell’ambito di tale carica.
punto 9
All’epoca del collocamento a riposo del sig. O’Brien una «carica giudiziaria rispondente alle condizioni richieste» era riconosciuta unicamente ai magistrati a tempo pieno ed ai magistrati percettori di stipendio, ad esclusione quindi dei magistrati a tempo parziale retribuiti sulla base di onorari giornalieri, quali i recorders.
punto 10
Tanto secondo il regime del 1981 quanto secondo il regime del 1993, l’importo della pensione dovuta a un giudice a tempo pieno si basa sullo stipendio percepito nell’ultimo anno di attività nonché sul numero degli anni di servizio prestati nell’ambito della carica giudiziaria alla data del collocamento a riposo.
punto 11
In base alla legge del 1981, un circuit judge (giudice di un tribunale di secondo grado) deve aver maturato un’anzianità di quindici anni di servizio per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia pari alla metà dell’ultima retribuzione annua. Il corrispondente periodo ai sensi della legge del 1993 è di venti anni.
punto 12
In entrambi i regimi, i giudici che hanno prestato servizio per periodi più brevi percepiscono una pensione di vecchiaia proporzionalmente ridotta, corrispondente alla durata del servizio prestato. Al momento del collocamento a riposo è parimenti prevista la corresponsione di una somma forfettaria, il cui importo si basa su quello della pensione di vecchiaia annua.
punto 13
Il Regno Unito ha attuato la direttiva 97/81 per mezzo del Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000 (SI/2000/1551) [regolamento del 2000 sui lavoratori a tempo parziale (prevenzione di trattamento meno favorevole)], entrato in vigore il 1o luglio 2000. Ai sensi di tale regolamento, il lavoratore a tempo parziale non può essere assoggettato dal proprio datore di lavoro ad un trattamento meno favorevole rispetto ad un lavoratore a tempo pieno in analoga situazione dovendo, a tal riguardo, trovare applicazione il principio del pro rata temporis, salvo che la sua applicazione risulti non idonea.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

punto 14
Il sig. O’Brien, iscritto all’Albo forense nel 1962, veniva nominato Queen’s Counsel nel 1983. Dal 1o marzo 1978 al 31 marzo 2005, data del suo collocamento a riposo per raggiungimento del 65esimo anno di età, svolgeva le funzioni di recorder presso la Crown Court. In qualità di recorder non percepiva uno stipendio, bensì veniva retribuito sulla base di onorari giornalieri.
punto 15
Nel giugno del 2005, il sig. O’Brien chiedeva al Dipartimento per gli affari costituzionali la corresponsione di una pensione di vecchiaia sulla stessa base, adeguata pro rata temporis, di quella riconosciuta agli ex giudici a tempo pieno che avevano svolto un’attività identica o analoga. Il Dipartimento per gli affari costituzionali gli comunicava che egli non rientrava nelle categorie di magistrati che potevano beneficiare della relativa pensione di vecchiaia.
punto 16
Nel settembre del 2005, il sig. O’Brien adiva l’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro, Regno Unito), sostenendo di aver diritto alla pensione de qua in virtù della direttiva 97/81 nonché della legislazione di trasposizione della direttiva medesima nell’ordinamento nazionale. La domanda veniva accolta, ma veniva respinta in appello dall’Employment Appeal Tribunal (Tribunale d’appello del lavoro, Regno Unito) e, successivamente, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra & Galles) (sezione civile), Regno Unito]. A seguito di ricorso presentato dinanzi a quest’ultima, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) proponeva domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.
punto 17
Con sentenza del 1o marzo 2012, O’Brien (C-393/10, EU:C:2012:110), la Corte, dopo aver ricordato che spetta al giudice nazionale stabilire se il sig. O’Brien debba essere considerato quale lavoratore a tempo parziale, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, ha dichiarato che la legislazione nazionale non può operare una distinzione tra giudici a tempo pieno e giudici a tempo parziale, retribuiti sulla base di onorari giornalieri, salvo che ragioni oggettive non giustifichino tale disparità di trattamento.
punto 18
A seguito di tale pronuncia, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con sentenza del 6 febbraio 2013 dichiarava che, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. O’Brien doveva essere considerato quale lavoratore a tempo parziale, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, e che non era stata dedotta alcuna giustificazione oggettiva per derogare al principio secondo cui la retribuzione dei giudici a tempo parziale deve fondarsi sulla stessa base prevista per i giudici a tempo pieno, salvo adeguamento pro rata temporis. La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) riconosceva, quindi, al sig. O’Brien il diritto alla concessione di una pensione di vecchiaia alle stesse condizioni previste per un circuit judge (giudice di Tribunale di secondo grado).
punto 19
La causa veniva quindi rinviata dinanzi all’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro) ai fini della determinazione del quantum della pensione spettante al sig. O’Brien. Dinanzi a detto giudice sorgeva la questione se, a tal fine, occorresse tener conto dell’intero periodo durante il quale l’interessato è stato in carica a decorrere dalla sua nomina, avvenuta il 1o marzo 1978, vale a dire 27 anni, ovvero unicamente del periodo in cui questi è rimasto in carica successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81, ossia meno di 5 anni. L’Employment Tribunal (Tribunale del lavoro) riteneva che occorresse tener conto dell’intero periodo in cui l’interessato è stato in carica, mentre l’Employment Appeal Tribunal (Tribunale d’appello del lavoro) decideva in senso contrario. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)] confermava quest’ultima decisione, avverso la quale il sig. O’Brien proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
punto 20
Secondo la decisione di rinvio pregiudiziale, la maggior parte dei membri della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) è incline a ritenere che la direttiva 97/81 produca l’effetto di vietare discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale al momento di esigibilità della pensione di vecchiaia. La direttiva si applicherebbe ratione temporis nel momento in cui la pensione di vecchiaia diviene esigibile successivamente all’entrata in vigore della direttiva. Laddove parte dell’anzianità di servizio sia stata maturata anteriormente a tale data, la direttiva stessa si applicherebbe agli effetti futuri della fattispecie.
punto 21
Tuttavia, secondo la decisione di rinvio pregiudiziale, la Corte non avrebbe avuto sinora modo di pronunciarsi sulla questione se una pensione di vecchiaia di categoria debba essere considerata, come sembrerebbe desumersi dalla sentenza del 6 ottobre 1993, Ten Oever (C-109/91, EU:C:1993:833), quale retribuzione differita i cui diritti vengono acquisiti nel corso del periodo di svolgimento dell’attività che costituisce oggetto di retribuzione. Orbene, qualora tale tesi dovesse essere accolta, la direttiva 97/81, conformemente al principio generale d’irretroattività, non potrebbe incidere sui diritti acquisiti ovvero, come nel caso del sig. O’Brien, sui diritti non acquisiti prima della sua entrata in vigore, in assenza di disposizioni della direttiva stessa che deroghino a tale principio. La maggior parte dei membri del collegio giudicante a quo, per quanto sia incline a ritenere che la soluzione accolta nella sentenza del 6 ottobre 1993, Ten Oever (C-109/91, EU:C:1993:833) non sia trasponibile alla controversia oggetto del procedimento principale, ritiene tuttavia che la soluzione da accogliere non s’imponga in modo evidente.
punto 22
Ciò premesso, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la direttiva [97/81] e, in particolare, la clausola 4 dell’accordo quadro (…), relativa al principio di non discriminazione, imponga che i periodi di anzianità precedenti il termine di trasposizione della direttiva debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale, qualora essi siano considerati nel calcolo della pensione di un lavoratore a tempo pieno comparabile».

Sulla questione pregiudiziale

punto 23
Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva 97/81 debba essere interpretata nel senso che i periodi di anzianità anteriori al termine di trasposizione della direttiva de qua, rilevanti ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo pieno, rilevino parimenti ai fini della determinazione dei diritti alla pensione di vecchiaia spettante ad un analogo lavoratore a tempo parziale.
punto 24
Nella specie, si deve rilevare che il sig. O’Brien ha svolto le funzioni di giudice a tempo parziale, retribuito sulla base di onorari giornalieri, nel periodo intercorrente dal 1o marzo 1978 al 31 marzo 2005, vale a dire per un periodo essenzialmente antecedente al termine di trasposizione della direttiva 97/81 nel Regno Unito, scaduto il 7 aprile 2000. Orbene, all’epoca il regime nazionale delle pensioni per le professioni del settore giudiziario non prevedeva la concessione di una pensione di vecchiaia, per effetto delle funzioni svolte, ai giudici a tempo parziale retribuiti sulla base di onorari giornalieri.
punto 25
Dagli atti in possesso della Corte risulta che i giudici acquisiscono il diritto alla pensione, secondo il regime delle pensioni delle professioni del settore giudiziario vigente in Inghilterra e nel Galles, in base ai periodi d’anzianità rilevanti ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Tali regimi pensionistici rappresentano i cosiddetti regimi di «ultimo stipendio», secondo i quali la pensione dei giudici viene calcolata moltiplicando una determinata parte degli emolumenti percepiti nell’ultimo anno di attività rilevante ai fini della pensione per il numero complessivo di anni e di giorni di anzianità alla data di collocamento a riposo.
punto 26
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, in linea generale, le norme procedurali sono considerate applicabili alla data della loro entrata in vigore (sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45), a differenza delle norme sostanziali, la quali, al contrario, secondo la comune interpretazione, riguardano rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 9, nonché del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C-201/04, EU:C:2006:136, punto 31).
punto 27
Occorre aggiungere che una nuova norma giuridica si applica a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto recante la sua introduzione e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente alla sua entrata in vigore, si applica immediatamente agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte nella vigenza della vecchia legge, nonché alle situazioni nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C-596/13 P, EU:C:2015:203, punto 32 e giurisprudenza citata).
punto 28
Va rammentato, in limine, che né la direttiva 97/81, né l’accordo quadro derogano al principio richiamato al punto precedente (sentenza del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08 e C-396/08, EU:C:2010:329, punto 54).
punto 29
Occorre quindi esaminare se dalla progressiva acquisizione di diritti alla pensione nel corso del periodo precedente la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81 nel Regno Unito derivi che la situazione giuridica del ricorrente nel procedimento principale debba essere considerata definitivamente acquisita a tale data.
punto 30
Il governo del Regno Unito deduce, a tal riguardo, che le retribuzioni differite sotto forma di diritti ad una pensione di categoria aumenterebbero nello stesso modo delle altre forme di retribuzione. Nel caso dei regimi pensionistici delle professioni del settore giudiziario oggetto del procedimento principale, la pensione verrebbe acquisita per effetto di periodi di anzianità successivi ognuno dei quali consente di maturare il diritto alla pensione, ove i diritti alla pensione aumentano progressivamente con il compimento dei singoli periodi di anzianità. Pertanto, considerato che, al termine di ogni singolo periodo di anzianità, il corrispondente diritto alla pensione acquisito esaurirebbe i propri effetti, non potrebbe tenersi conto dei diritti alla pensione acquisiti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81 nel Regno Unito.
punto 31
Richiamandosi, a tal proposito, alle sentenze del 17 maggio 1990, Barber (C-262/88, EU:C:1990:209), e del 6 ottobre 1993, Ten Oever (C-109/91, EU:C:1993:833), il governo del Regno Unito sottolinea la peculiarità di tale forma di retribuzione, consistente in una dissociazione temporale tra costituzione del diritto alla pensione, che si realizza progressivamente durante tutto il corso della carriera del lavoratore, e la corresponsione effettiva della prestazione, differita, per contro, al raggiungimento di una determinata età.
punto 32
Si deve tuttavia rilevare, da un lato, che le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale si distinguono da quelle delle cause da cui sono scaturite le sentenze richiamate supra, vertenti sulla questione dell’applicazione degli effetti nel tempo di una sentenza.
punto 33
Va rammentato, a tal riguardo, che la questione degli effetti retroattivi di una norma giuridica non va confusa con quella degli effetti nel tempo di una sentenza della Corte. Come la Corte ha avuto modo di ricordare nella sentenza del 17 maggio 1990, Barber (C-262/88, EU:C:1990:209), i requisiti ai quali è subordinata la limitazione degli effetti nel tempo di una sentenza attengono all’esistenza di inconvenienti gravi che la sentenza stessa potrebbe produrre per il passato.
punto 34
Nella specie, si deve necessariamente rilevare che in nessun momento il governo del Regno Unito ha chiesto alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sentenza del 1o marzo 2012, O’Brien (C-393/10, EU:C:2012:110). Orbene, la limitazione degli effetti nel tempo può essere ammessa unicamente nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 1990, Barber, C-262/88, EU:C:1990:209, punto 41).
punto 35
Dall’altro lato, per quanto attiene all’argomento del governo del Regno Unito, secondo cui occorrerebbe distinguere il calcolo dell’anzianità richiesta per la maturazione di una pensione di vecchiaia dai diritti alla pensione, va rilevato che la circostanza che un diritto alla pensione sia definitivamente acquisito al termine del corrispondente periodo di attività non consente di affermare che la situazione giuridica del lavoratore debba essere considerata definitivamente acquisita. Si deve osservare, a tal proposito, che solo successivamente e tenendo conto dei periodi di anzianità rilevanti il lavoratore potrà effettivamente avvalersi di tale diritto ai fini della corresponsione della propria pensione di vecchiaia.
punto 36
Conseguentemente, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui la maturazione dei diritti alla pensione abbraccia periodi tanto precedenti quanto successivi alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81, si deve ritenere che la determinazione dei diritti medesimi è disciplinata dalle disposizioni della direttiva, anche con riguardo ai periodi di anzianità anteriori alla data della sua entrata in vigore.
punto 37
In proposito, tale fattispecie dev’essere distinta da quella, invocata dal Regno Unito a sostegno dei propri argomenti, dei colleghi del ricorrente del procedimento principale collocati a riposo anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81.
punto 38
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che la direttiva 97/81 dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, i periodi d’anzianità precedenti la scadenza del termine di trasposizione della direttiva medesima rilevano ai fini della determinazione dei diritti alla pensione di vecchiaia.

Sulle spese

punto 39
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, i periodi d’anzianità precedenti la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, rilevano ai fini della determinazione dei diritti alla pensione di vecchiaia.

Firme

Firme

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze