Sez. 1, Sentenza n. 1200 del 23/05/1962 (Rv. 251966 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - IN GENERE - DECISIONE FINALE DELLA CONTROVERSIA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - IN GENERE - DECISIONE FINALE DELLA CONTROVERSIA.*
L'autorita del giudicato e limitata a cio che ha formato l'oggetto e la causa giuridica del giudizio e copre esclusivamente la decisione finale in cui si concreta la volonta di legge da attuare, nei limiti, percio, degli elementi costitutivi dell'Azione, cioe, nell'identita dei soggetti, del petitum e della 'causa petendì. Solo quando i menzionati elementi siano identici a quelli gia dedotti in un precedente giudizio e coperti dal giudicato, e vietato in un successivo giudizio il riesame della controversia, gia irretrattabilmente decisa dal giudice. (Conf 3532/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)