Sez. 5 - , Sentenza n. 15650 del 24/01/2020 Ud. (dep. 21/05/2020) Rv. 279213 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta post-fallimentare - Proventi dell'attività lavorativa del fallito - Trattenimento - Reato - Sussistenza - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il trattenimento da parte del fallito dei proventi della attività lavorativa esercitata successivamente alla dichiarazione di fallimento integra il delitto di bancarotta post-fallimentare solo per la parte di guadagno effettivo - calcolato detraendo i costi sostenuti dai ricavi conseguiti nella gestione della nuova attività - che ecceda i redditi necessari per il mantenimento suo e della propria famiglia di cui all'art. 46, comma primo, n. 2 legge fall., nei limiti determinati dal giudice delegato o, in mancanza, accertati incidentalmente dal giudice penale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 46 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)