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Sez. 3, Sentenza n. 24 del 08/01/1987 (Rv. 449836 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEL NOTIFICATO - DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449836-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE - ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEL NOTIFICATO - DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE.*

Qualora la notificazione della sentenza venga effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli artt. 285 e 170, primo comma, cod. proc. civ., alla controparte personalmente, in Forma esecutiva (art. 479 cod. proc. civ.), la notificazione medesima è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, stante la comunanza di tale termine e della relativa disciplina ad entrambe le parti. (Conf 6290/84, mass n 437911; (Conf 4630/82, mass n 422599; (Conf 3111/82, mass n 421043).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)