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Sez. 3, Sentenza n. 751 del 18/02/1977 (Rv. 384351 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (SPESE DI RESTAURO; OBBLIGO DEL CONDUTTORE).*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384351-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (SPESE DI RESTAURO; OBBLIGO DEL CONDUTTORE).*

Non e censurabile in Sede di legittimita, siccome risolutiva di una questione di fatto, l'interpretazione, data dal giudice del merito, di una clausola contrattuale con cui il locatario di un immobile si e obbligato a pagarne le spese di restauro previ accordi con lo appaltatore dei lavori e senza previsione dei tempi di pagamento nel senso che il pagamento sarebbe dovuto avvenire quando l'appaltatore lo avesse richiesto, e non quando il locatario avesse voluto. (V 1130/74, mass n 369113).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)