Sez. 5, Sentenza n. 20496 del 23/01/2007 Cc. (dep. 25/05/2007) Rv. 236634 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - PRESCRIZIONI | Allontanamento dalla casa familiare - Annoverabilità tra le prescrizioni di cui agli art. 19 e 20 d.P.R. n. 448 del 1988 - Esclusione - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - PRESCRIZIONI
L'allontanamento dalla casa familiare previsto dall'art. 282 bis cod. proc. pen. non rientra tra le prescrizioni che il giudice può disporre nei confronti del minore, ai sensi degli articoli 19 e 20 del d.P.R. n. 448 del 1988, considerato che esse concernono le attività di studio e di lavoro o comunque altre attività utili all'educazione del minore e che l'art. 282 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 154 del 2001 - che prevede attività sostanzialmente diverse e preordinate alla tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti - non ha modificato la norma speciale che esclude che nei confronti dei minori possano essere applicate misure cautelari diverse da quelle previste nel capo II del d.P.R. n. 448 del 1988 (art. 19, comma prima, d.P.R. cit.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 19, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)