Sez. 4, Sentenza n. 10590 del 30/10/1996 Ud. (dep. 09/12/1996) Rv. 207337 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI | Omesso avviso alla persona indagata e al difensore - Nullità dell'accertamento - Nullità attinente all'intervento e all'assistenza dell'indagato in operazione alla quale egli e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare - Obbligo di eccepire la nullità nel corso del giudizio di primo grado prima della deliberazione della relativa sentenza - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI
La nullità dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. per omissione dell'avviso alla persona indagata e al difensore, attinendo all'intervento e all'assistenza della stessa in operazione alla quale l'indagato e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare (tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di assenza), va eccepita, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza. (Nella fattispecie, la censura è stata dichiarata inammissibile, essendo stata l'eccezione sollevata con l'atto di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)