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Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 04/08/2010 (Rv. 615014 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Gestione pensionistica complementare - Somma erogata al momento della risoluzione del rapporto - Regime fiscale - Soggezione a tassazione separata - Fondamento (Fattispecie relativa a FONDENEL).
Stato
decisa il 2010-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615014-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13, comma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993 e 42, 4° comma ultimo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986 (introdotte dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335 del 1995), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da tale rapporto dipendenti, e in particolare all'imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del d.lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione dell'art. 16, comma 1°, lett. a), (come integrato dall'art. 32 d.l. n. 41 del 1995, conv. in legge n. 85 del 1995, e modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 47 del 2000) e 17 d.P.R. n. 917 del 1986 (come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a, d.lgs. n. 47 del 2000), ancorché l'erogazione avvenga in unica soluzione, anziché in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anziché dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito dell'avente diritto. (Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da FONDENEL per importo erogato a dipendente al momento della risoluzione del rapporto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13 com. 9, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 25/03/1998 num. 56 art. 4, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 10, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)