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Sez. 6, Sentenza n. 8547 del 07/03/1986 Ud. (dep. 25/08/1986) Rv. 173603 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - PRESUPPOSTO: CONTESA GIUDIZIALE O DI FATTO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173603-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - PRESUPPOSTO: CONTESA GIUDIZIALE O DI FATTO - NECESSITÀ - RAGIONE.*

La disposizione dell'art. 392 cod. pen., (che disciplina il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), è rivolta a tutelare l'interesse dello stato ed impedire che la privata violenza si sostituisca all'Esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell'insorgere di una controversia tra privati. La norma presuppone, dunque, che il "preteso diritto" sia realmente contrastato dal soggetto passivo nel senso che, al momento della condotta violenta dell'agente, sia già in atto tra i soggetti interessati una contesa, giudiziale o di fatto, intorno alla titolarità o all'Esercizio di quel diritto. (Conf mass n 153024, e ivi citate; (Conf mass n 163368).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)