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Sez. U, Sentenza n. 3397 del 20/07/1989 (Rv. 463420 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - ISTITUTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463420-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - ISTITUTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - CASSA PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE.*

La cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - derivante dall'unificazione, in virtù dell'art. 1 della legge 11 aprile 1955 n. 379, della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, e della cassa per le pensioni ai salariati degli enti locali, di cui alla legge 25 luglio 1941 n. 934 - costituisce un ente pubblico con personalità autonoma e distinta da quella dello stato, essendo equiparata ad un'amministrazione statale ad ordinamento autonomo solo agli effetti (prevalentemente fiscali) indicati nel terzo comma dell'art. 1 del regolamento annesso al R.d.l. citato. Pertanto, essendo la rappresentanza legale della C.P.d.e.L. attribuita, a norma del secondo comma dello stesso art. 1, al direttore generale degli istituti di previdenza, è inammissibile l'impugnazione che, per la stessa cassa, sia stata proposta, con il patrocinio dell'Avvocatura dello stato, dal ministero del tesoro anziché dal direttore generale anzidetto. (V 4080/85, mass n 441605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 1, Legge 25/07/1941 num. 934 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/09/1947 num. 883, Legge 11/04/1955 num. 379 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)