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Sez. 3, Sentenza n. 20648 del 22/09/2006 (Rv. 593372 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Esecuzione per rilascio - Provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. - Natura e funzione - Idoneità ad assumere eccezionalmente la natura di sentenza appellabile - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593372-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo. Tuttavia, qualora il relativo provvedimento, pur adottato nella forma prevista dal citato art. 610, risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, deve ad esso riconoscersi natura di sentenza appellabile, come nel caso in cui, in ipotesi di esecuzione per rilascio, il giudice non si limiti a chiarire la localizzazione del bene di cui al titolo esecutivo, ma ne individui la stessa consistenza, in presenza di una discrepanza fra la situazione fattuale rilevata dall'ufficiale giudiziario e quella apparentemente risultante dal titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)