REGOLAMENTO N. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 40, 43 e da 199 a 209;
Vista la proposta della Commissione;
Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea;
Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli;
Considerando che per consentire a questa organizzazione comune di raggiungere i suoi obiettivi, occorre istituire un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e stabilire le condizioni di funzionamento di esso;
Considerando che parallelamente all'istituzione di questo fondo e all'instaurazione di una politica agricola comune si è manifestata la necessità di stabilire alcune regole comuni di politica finanziaria e di bilancio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962 Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE