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Sez. 5, Sentenza n. 8154 del 21/01/1986 Ud. (dep. 11/08/1986) Rv. 173552 - 01

CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - SCELTA - NATURA - ATTO TERMINALE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - MANCATA ESTRAZIONE DI TRE GIUDICI POPOLARI - VIOLAZIONE DI NORMA INTEGRATIVA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173552-01

CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - SCELTA - NATURA - ATTO TERMINALE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - MANCATA ESTRAZIONE DI TRE GIUDICI POPOLARI - VIOLAZIONE DI NORMA INTEGRATIVA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

La scelta dei giudici popolari costituisce l'atto terminale di un complesso procedimento amministrativo non deducibile, in quanto tale, come motivo di impugnazione, pur potendo la irregolarità, concernente la mancata estrazione di tre giudici popolari onde raggiungere il numero previsto dalla legge, costituire violazione di una norma di legge integratrice dell'ordinamento - giudiziario; pertanto, tale irregolarità non è causa di nullità - infatti, tale sanzione non è commisurata dalla legge, né può essere desunta in base alla regola stabilita dall'art. 184 cod. proc. pen. né è rinvenibile nell'art. 185 cod. proc. pen. al n. 1, in quanto la violazione predetta non inerisce alla norma, alle condizioni di capacità del giudice o al mezzo necessario per costituire il collegio giudicante.*

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1951 num. 287 art. 25 com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/1978 num. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)