Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 124 del 2001
Massime (1)
Massima n. 26188
- Sanità pubblica
- Servizio sanitario nazionale
- Sostituti dei medici di medicina generale, in regime di convenzionamento
- Diritto all'indennità di piena disponibilità e al compenso per variazione degli indici del costo della vita
- Questione posta con riferimento a disposizioni prive di forza di legge
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato C) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", in quanto la questione medesima - concernente specificamente il trattamento economico del medico sostituto - verte su norme contenute in atto non avente forza di legge e non assoggettabile al sindacato della Corte. - Nella specifica materia, v. l'ordinanza n. 462/1990, e, da ultimo, le ordinanze n. 328 e 100/2000, e n. 430/1999. M.F.
Norme impugnate
- art. 41 d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 e dell'all. c) numero 2, dello stesso d.P.R. (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Francesco Pardini e l'Unità sanitaria locale (USL) n. 5 di La Spezia ed altri, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Franco Bile.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 5 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, laddove attribuiscono, al sostituto del medico di medicina generale in regime di convenzionamento, l'indennità di piena disponibilità ed il compenso per variazione degli indici del costo della vita, solo nella misura in cui spettino al sostituito, così facendo dipendere il trattamento della prestazione lavorativa da elementi estranei al rapporto di lavoro cui essa inerisce.
punto 2
Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile in quanto verte su norme contenute in atto non avente forza di legge e non assoggettabile al sindacato di questa Corte (ordinanza n. 462 del 1990, nella specifica materia; e, da ultimo, ordinanze numeri 328 e 100 del 2000, e n. 430 del 1999).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ;la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui
all'allegato c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso
esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833" sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale di La Spezia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il Redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze