diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 15140 del 12/04/2012 Cc. (dep. 19/04/2012) Rv. 252610 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 - Elemento oggettivo - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252610-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

La norma incriminatrice prevista dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 sanziona, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)