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Sez. L, Sentenza n. 533 del 16/01/1993 (Rv. 480286 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Indennità ex art. 1 legge n. 84 del 1987 per il solo anno 1986 - Presupposti - Riferibilità della carenza occupazionale a settori produttivi diversi da quello della lavorazione del pomodoro - Esclusione - Involontarietà della carenza di occupazione - Necessità - Mancata iscrizione del lavoratore alle liste di collocamento nel 1986 - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480286-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere

L'indennità di cui all'art. 1, primo comma, della legge 16 febbraio 1987 n. 84, prevista, in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986, a favore dei lavoratori occupati, con contratto di lavoro a tempo determinato e per almeno trenta giorni nell'anno 1985, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, spetta (in misura pari a lire trentamila) per ogni giornata di carenza di occupazione (nell'anno 1986 e rispetto al suindicato numero di trenta giornate di occupazione nell'anno precedente nel settore dell'attività di lavorazione del pomodoro, essendo esclusa la riferibilità di detta carenza occupazionale anche ad altri settori produttivi, e postula l'involontarietà della carenza di occupazione nello specifico settore della lavorazione del pomodoro, con la conseguente rilevanza - ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità - della mancata iscrizione del lavoratore alle liste di collocamento nel periodo (o in parte del periodo) del 1986 interessato dalla lavorazione stagionale predetta.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1987 num. 84 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)