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Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 25/05/1978 (Rv. 391999 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - OGGETTO - DEDUZIONE DI VIZI DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO O CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL CREDITORE A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391999-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - OGGETTO - DEDUZIONE DI VIZI DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO O CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL CREDITORE A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA - INAMMISSIBILITA.*

L'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma dell'art 619 cod proc civ, ha oggetto limitato all'accertamento dell'illegittimita dell'esecuzione medesima, sotto il profilo dell'appartenenza dei beni pignorati all'opponente e non al debitore. In detto giudizio, pertanto, deve negarsi la legittimazione dell'opponente sia a far valere vizi del procedimento esecutivo, sia a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. (V 1861/74, mass n 370080; (V 670/68, mass n 331845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)