Sez. 5, Sentenza n. 13313 del 19/07/2004 (Rv. 574670 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Rimborso - Esecuzione - Emissione di vaglia cambiario da parte della Banca d'Italia - Conseguenze - Estinzione del debito dell'amministrazione finanziaria - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ
La commutazione, ai sensi dell'articolo unico della legge 23 ottobre 1962 n. 1575, dell'ordinativo di pagamento, emesso a seguito di provvedimento di rimborso di imposte, in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, non implica novazione e, quindi, non comporta la estinzione del credito del contribuente; pertanto, con la emissione del vaglia cambiario su indicato non viene meno la legittimazione passiva dell'amministrazione finanziaria rispetto alla pretesa del contribuente di ottenere il pagamento della somma riconosciutagli.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1975 num. 1575 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 42 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)