Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 603 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3933
- Impiego pubblico
- Segretario comunale o provinciale
- Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore
- Promozione senza concorso del segretario già in servizio
- Facoltà del ministro dell'interno o del prefetto
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Spetta al legislatore ampia discrezionalità nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori. Di tali esigenze appare rispettosa (l'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604) la quale norma impugnata richiede, ai fini dell'attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore per mutamento di circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata o il Consiglio di amministrazione subordinando tale facoltà alla condizione che il segretario presti servizio presso il Comune o la Provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il segretario già in servizio). - v. S. n. 81/1983.
Norme impugnate
- art. 6, comma 3, legge 8 giugno 1962, n. 604
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -, iscritta al n. 957 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 11 luglio 1983 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della l. 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il segretario già in servizio;
che la questione è stata sollevata in quanto la norma attribuirebbe al Ministro e al prefetto un potere totalmente discrezionale, svincolato da qualsiasi valutazione comparativa del merito degli altri potenziali aspiranti al medesimo avanzamento e consentirebbe promozioni senza concorso, in violazione degli artt. e 97 Cost.;
punto 2
Considerato che, con sentenza 7 aprile 1983, n. 81, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale al legislatore spetta ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori;
che la norma impugnata appare rispettosa di tali esigenze, richiedendo da un lato che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata e il Consiglio di amministrazione nonché, d'altro lato, subordinando tale facoltà alla condizione che il segretario presti servizio presso il comune o la provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo;
punto 3
Visti gli artt. 26, II comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze