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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 211 del 1974

Decisione
decisa il 1974-06-27, depositata il 1974-07-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:211
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7381

  • Lavoro (rapporto di)
  • Contratto collettivo di lavoro
  • Dipendenti degli istituti di cura privati
  • D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040
  • Efficacia erga omnes dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956
  • Termine di decadenza di due mesi per i reclami relativi alla retribuzione ed agli altri compensi
  • Preteso contrasto con art. 76 Cost.
  • Questione già decisa
  • Necessità di un riesame della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione, della quale il giudice a quo non ha potuto ovviamente tener conto ai fini della rilevanza, rende necessaria una decisione di restituzione degli atti, affinché l'ufficio rimettente accerti, alla stregua di detta pronuncia, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a sé debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, per i dipendenti delle case di cura private - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. -, avendo la Corte già dichiarato illegittima la recezione, nel decreto suddetto, di tale articolo, in quanto fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, e successive modificazioni). Cfr.: sent. n. 174 del 1972.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Domenico Anna e la società Clinica Villa Bianca, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973. Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 174 del 1972 (successiva all'ordinanza di remissione), la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 49 del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni; che il giudice a quo non ha ovviamente tenuto conto, ai fini della rilevanza, della citata sentenza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione in riferimento alla sentenza n. 174 del 5 dicembre 1972 della Corte costituzionale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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