Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 marzo 1979, causa 119/78
Epigrafe
Nel procedimento 119/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dal Tribunal de grande instance di Lure nella causa dinanzi ad esso pendente fra:
la S. A. DES GRANDES DISTILLERIES PEUREUX, con sede in Fougerolles (Haute-Saône),
e
il DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-SAÔNE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT, con sede in Vesoul,
domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 10, 30 e 37 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 268 dell'Allegato II del Code Général des Impôts (in prosieguo CGI), inserito in questo codice dal Decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91 (JORF, 8 febbraio 1974) «è vietata la distillazione di qualsiasi materia prima importata, eccettuata la frutta fresca diversa dalle mele, pere e uva».
paragrafo 2
La società Peureux, attrice nella causa principale, importava dall'Italia, all'inizio del 1976, arance sotto spirito e, con lettera 24 ottobre 1976, chiedeva all'Administration des Contributions indirectes, convenuta nella causa principale, di confermarle che essa aveva il diritto di distillare questo prodotto. La detta amministrazione rispondeva, con lettera del 1o marzo 1977, che, ai sensi dell'art. 268 dell'Allegato II del CGI, la risposta doveva essere negativa poiché le arance importate non erano «frutta fresca» bensì erano conservate sotto spirito.
paragrafo 3
Dinanzi al Tribunal de grande instance di Lure, l'attrice nella causa principale sosteneva, in via principale, che il prodotto importato (le arance sotto spirito) non era una materia prima ai sensi della normativa nazionale in esame e, in via subordinata, che, in ogni caso, questa normativa nazionale non può essere applicata in quanto incompatibile col diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 37 del Trattato (riordinamento dei monopoli aventi carattere commerciale).
paragrafo 4
Dopo aver deciso che le arance sotto spirito importate dall'Italia costituiscono una «materia prima» ai sensi dell'art. 268 dell'Allegato II CGI ed avere quindi riconosciuto — almeno implicitamente — che questo prodotto ricade nel divieto di distillazione introdotto da questo articolo, nello stesso modo in cui vi ricadono tutte le altre materie prime non comprese fra le eccezioni espressamente menzionate in questa norma, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 5
«Se il divieto vigente, in Francia, di distillare qualsiasi materia prima importata, ad eccezione della frutta fresca diversa dalle mele, pere e uva (art. 268 dell'allegato II del code général des impôts), sia compatibile con gli artt. 10 e 37 o con qualsiasi altra disposizione del Trattato di Roma relativa alla libera circolazione e pratica delle merci provenienti da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la distillazione di arance sotto spirito provenienti dall'Italia.»
paragrafo 6
La sentenza di rinvio del 21 aprile 1978 è pervenuta alla Corte di giustizia il 9 maggio 1978. Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, l'attrice nella causa principale e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, udito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale
paragrafo 1
Considerando che la Corte, quando statuisce nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, non può pronunziarsi sull'interpretazione né sulla validità di norme nazionali, l'attrice nella causa principale propone di riformulare la questione pregiudiziale nei termini seguenti:
paragrafo 2
«Se gli artt. 10 e 37 del Trattato CEE, o qualsiasi altra disposizione del Trattato relativa alla libera circolazione e pratica delle merci provenienti da paesi terzi, vadano interpretati nel senso che è con essi incompatibile qualunque norma o provvedimento nazionale che vieti la distillazione di talune materie prime importate dagli altri Stati membri della CEE, come ad esempio le arance sotto spirito importate dall'Italia.»
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale › Sull'art. 10 del Trattato CEE
paragrafo 1
Il giudice nazionale ha sollevato, facendo riferimento all'art. 10, relativo ai prodotti provenienti dai paesi terzi e che si trovano in libera pratica in uno Stato membro, la questione della compatibilità con il Trattato delle misure restrittive all'importazione delle merci provenienti da paesi terzi.
paragrafo 2
In particolare, le arance sotto spirito importate in Francia erano originarie dell'Italia o vi erano state importate, indi erano state lavorate in questo Stato membro, dove si trovavano quindi in libera pratica. Con riferimento alle merci in libera pratica, l'art. 9, n. 2, del Trattato contempla l'applicazione degli artt. 30-37 del Trattato stesso. Per i prodotti originari degli altri Stati membri, fabbricati od ottenuti utilizzando prodotti provenienti da paesi terzi, dall'art. 16 del regolamento 14 marzo 1977, n. 516, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 73, pag. 1), si desume, al contrario, che le merci ottenute da prodotti in libera pratica sono ammesse alla libera circolazione nell'ambito della Comunità.
paragrafo 3
L'attrice nella causa principale ritiene, d'altra parte, che le merci che si trovano in libera pratica in uno Stato membro della Comunità debbono essere ammesse alla libera circolazione fra gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano state ottenute totalmente in un paese terzo oppure siano state fabbricate utilizzando prodotti provenienti da paesi terzi, con la sola eccezione di eventuali misure di protezione commerciale autorizzate ai sensi dell'art. 115.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale › Sull'art. 37 del Trattato
paragrafo 1
Il divieto di distillare determinate materie prime importate, stabilito dall'art. 268 dell'Allegato II del CGI, fa parte del regime economico degli alcool, che, dopo avere vietato l'importazione degli alcool allo stato puro, ha vietato, con un ulteriore testo normativo, l'importazione delle materie prime alcooligene. Ai sensi dell'art. 37 del Trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di procedere al riordinamento dei monopoli nazionali aventi carattere commerciale. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 3 febbraio 1976, causa 59/75, Pubblico Ministero/ Manghera, Racc. pag. 91), si evince dal sistema dell'art. 37 «che l'obbligo imposto al n. 1 intende garantire il rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle merci nell'intero mercato comune, in particolare mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente negli scambi fra gli Stati membri, [e] il predetto obiettivo non sarebbe raggiunto se non si garantisse, in uno Stato membro in cui esista un monopolio commerciale, la libera circolazione, in provenienza da altri Stati membri, di merci simili a quelle per cui vige il monopolio.»
paragrafo 2
Inoltre, la Corte ha affermato, nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa n. 91/75, Miritz, Racc. pag. 217), che «l'art 37, n. 1, non contempla esclusivamente l'abolizione delle restrizioni quantitative, ma vieta, alla scadenza del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento e di smercio. Ne consegue che tale norma riguarda non solo le importazioni e le esportazioni che costituiscono l'oggetto immediato del monopolio, ma anche qualsiasi provvedimento connesso alla esistenza di questo e che incida sugli scambi intracomunitari di determinati prodotti, soggetti o meno a regime di monopolio.»
paragrafo 3
L'attrice nella causa principale argomenta da questa giurisprudenza che il divieto di distillare determinate materie prime, dato che è evidentemente connesso all'esistenza del monopolio, costituisce un ostacolo per l'importazione da altri Stati membri e costituisce, pertanto, una discriminazione nelle condizioni di approvvigionamento, in quanto le stesse materie prime, se originarie della Francia, possono venire distillate liberamente.
paragrafo 4
La questione va quindi risolta nel senso che, dalla fine del periodo transitorio, l'art. 37, n. 1, preclude agli Stati membri di vietare la distillazione di materie prime importate da altri Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale › Sugli artt. 30-33 del Trattato
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale ripete la formula della sentenza della Corte 11 luglio 1974 (causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837), secondo la quale ogni normativa commerciale degli Stati membri, che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, va considerata come una misura d'effetto equivalente. Inoltre, essa richiama la direttiva della Commissione 7 novembre 1966, n. 683, relativa alla soppressione di qualsiasi disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato, devono essere ammessi alla libera circolazione (GU 1966, pag. 3748), ed in particolare l'art. 1 (a), argomentando che il divieto oggetto della controversia costituisce una restrizione quantitativa degli scambi. Con riferimento alla sentenza 16 marzo 1977 (causa n. 68/76, Commissione/Francia,«Patate», Racc. 1977, pag. 515), l'attrice nella causa principale aggiunge che il fatto che non abbia ancora avuto luogo la sostituzione dell'organizzazione nazionale di mercato con l'organizzazione comunitaria, nonostante questa avesse già dovuto verificarsi, non giustifica il mantenimento di ostacoli per gli scambi fino al momento dell'entrata in vigore dell'organizzazione stessa. Dato che il divieto di cui agli artt. 30 e segg. del Trattato non soffre più, dopo il 31 dicembre 1969, di deroghe ai sensi dell'art. 37, n. 4, del Trattato, l'attrice nella causa principale conclude che, dopo la fine del periodo transitorio, gli artt. 30 e segg. del Trattato non autorizzano più gli Stati membri ad impedire l'utilizzazione, parziale o totale, del prodotto di un altro Stato membro della CEE. Quindi, essa propone di dare la seguente soluzione alla questione che è stata sollevata:
paragrafo 2
«Gli artt. 30-37 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che, dalla fine del periodo transitorio, le norme o i provvedimenti nazionali che limitano o vietano l'utilizzazione totale o parziale di prodotti originari di un altro Stato membro o che vi si trovano in libera circolazione costituiscono misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietate da questi articoli.»
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee
paragrafo 1
Dopo avere ricordato gli antefatti della causa, la Commissione osserva che essa ha avviato una procedura per inadempimento di uno Stato membro contro la Repubblica francese per ottenere l'abolizione del divieto, oggetto della controversia, di distillare determinate materie prime importate dagli altri Stati membri.
paragrafo 2
Passando all'esame della questione sollevata, la Commissione osserva, innanzitutto, che essa dovrà venire riformulata. Essa aggiunge che, tenendo conto della formulazione della questione, la quale fa riferimento, fra l'altro, all'art. 10 del Trattato, relativo all'introduzione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi, e della motivazione della sentenza di rinvio, essa si pronunzierà sulla compatibilità con il diritto comunitario della norma in esame, non solamente in quanto questo diritto si riferisce ai prodotti originari di uno Stato membro o che vi si trovano in libera pratica, bensì anche in quanto esso prende in considerazione anche i prodotti importati direttamente da un paese terzo.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee › Sull'art. 37 del Trattato
paragrafo 1
Secondo la Commissione, l'art. 37 del Trattato non si applica nel settore in questione in quanto il Service des alcools non costituisce più, in seguito al riordinamento effettuato col decreto 25 luglio 1977, n. 842 (JORF 27 luglio 1977), un monopolio commerciale ai sensi del suddetto articolo. Nonostante che la Francia detenga tuttora il diritto esclusivo di produzione degli alcool riservati allo Stato, ai sensi dell'art. 222 del Trattato questo diritto è di per sé compatibile col Trattato stesso, come lo è il diritto esclusivo dello Stato di vendere la propria produzione. Un siffatto diritto esclusivo non rientra più nel monopolio avente carattere commerciale ai sensi dell'art. 37, a meno che esso non comprenda anche i prodotti di importazione originari degli altri Stati membri o provenienti da questi, cosa che nel caso in esame non si verifica. Il Service des alcools non ha dunque più il diritto esclusivo di importare, di esportare e di smerciare gli alcool riservati allo Stato. Dato che questi diritti costituiscono l'essenza stessa del monopolio, la loro sparizione comporta necessariamente la sparizione di questo.
paragrafo 2
Circa l'art. 268 dell'Allegato II del CGI, la Commissione osserva poi che questa norma, quand'anche potesse venire considerata come rientrante nella disciplina del monopolio, cionondimeno non avrebbe dovuto, dalla fine del periodo transitorio, essere valutata alla stregua dell'art. 30 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte ai sensi dell'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee › Sull'art. 30 del Trattato
paragrafo 1
Il giudice a quo osserva giustamente, secondo la Commissione, che può sembrare contraddittorio lasciare entrare in Francia le arance sotto spirito e poi vietarne la distillazione, lavorazione alla quale sembra che esse vengano solitamente destinate. Facendo venir meno l'interesse ad acquistare un certo prodotto, si può restringere la sua importazione.
paragrafo 2
Poiché il divieto di distillazione non si applica alle materie prime di origine nazionale, il provvedimento in oggetto deve venire qualificato come misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato. A questo proposito, secondo la Commissione, è opportuno sottolineare che la direttiva della Commissione 7 novembre 1966, n. 683, precedentemente citata, enumera, fra le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative le quali vietano l'utilizzazione totale o parziale di un prodotto importato nei processi di trasformazione o di incorporazione (art. 1).
paragrafo 3
Il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, stabilito dall'art. 30 del Trattato, riguarda esclusivamente i prodotti originari di uno Stato membro, o che vi si trovano in libera pratica. Perciò, bisogna esaminare anche l'ipotesi che si tratti di prodotti (in particolare di arance sotto spirito) provenienti direttamente da un paese terzo. La Commissione constata che le arance sotto spirito rientrano nella sottovoce 20.06 BIe) della tariffa doganale comune, e, pertanto, ad esse si applica il regolamento (coordinato) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 73, pag. 1), il cui art. 13, n. 2, stabilisce, salvo disposizioni contrarie del suddetto regolamento o deroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione, il divieto di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, come pure il divieto di qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente negli scambi con i paesi terzi. Questo divieto si applica ai prodotti in questione a partire dal 1o ottobre 1975, grazie all'art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 luglio 1975, n. 1927 (GU n. L 198, pag. 7), articolo riprodotto nel testo unico del regolamento 516 sopra citato.
paragrafo 4
Tenuto conto delle osservazioni precedenti, la Commissione suggerisce di risolvere la questione sollevata come segue:
paragrafo 5
«Il divieto di distillare le materie prime importate, ed in particolare le arance sotto spirito, originarie di uno Stato membro o originarie di un paese terzo ma che si trovano in libera pratica in un altro Stato membro, è incompatibile, dal 1o gennaio 1970, con l'art. 30 del Trattato CEE. Questo divieto, in quanto verte su materie prime, come le arance sotto spirito, importate da paesi terzi, dal 1o ottobre 1975 è pure in contrasto con l'art. 13, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516.»
paragrafo 6
L'attrice nella causa principale, con gli avvocati A. Tisserand, del foro di Belfort, e P. Didier, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente M. Béraud, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 7
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 dicembre 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 21 aprile 1978, pervenuta alla Corte il 19 maggio successivo, il Tribunal de grande instance di Lure ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 10 e 37 nonché delle altre norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci;
punto 2
tale questione è stata sollevata nel corso di una causa, avviata nel 1976, fra l'attrice della causa principale e le autorità francesi competenti e vertente sul diritto della prima d'importare in Francia dall'Italia, dove si sarebbero trovate in libera pratica, arance sotto spirito, allo scopo di distillarle;
punto 3
quando l'attrice aveva comunicato alla suddetta amministrazione che essa avrebbe importato detto prodotto per distillarlo, questa le aveva risposto che non sussisteva alcun ostacolo a che essa lo importasse, ma che essa non avrebbe ottenuto l'autorizzazione a distillarlo giacché, ai sensi dell'art. 268 dell'Allegato II del CGI, una richiesta del genere doveva essere respinta;
punto 4
questo articolo, come modificato dall'art. 2 del decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91 (JORF 8 febbraio 1974), recita: «è vietata la distillazione di qualsiasi materia prima importata, eccettuata la frutta fresca diversa dalle mele, pere e uva».
punto 5
L'art. 268 fa parte di un complesso di norme relative al monopolio commerciale dell'alcool etilico, contenute prevalentemente nel CGI (Libro 1o, 1a parte, Titolo III, Imposte indirette e monopoli fiscali, Capitolo I, sezione 1 (alcool), lett. B, Regime economico; artt. 358-399), e nell'Allegato II (artt. 268-275) di questo codice;
punto 6
ai sensi degli artt. 358 e seguenti del CGI, il monopolio implica l'obbligo dei produttori di alcool etilico stabiliti in Francia, in ogni caso nella Francia metropolitana, di riservare allo Stato la loro produzione di alcool etilico, ad eccezione di determinati alcool espressamente enumerati dal suddetto art. 358;
punto 7
il volume di questa produzione è regolato da contingenti stabiliti annualmente, attribuiti dal ministro competente alle varie imprese produttrici, tenendo conto delle possibilità tecniche di queste;
punto 8
a questo obbligo di fornitura corrisponde l'obbligo del monopolio di acquistare gli alcool suddetti a prezzi stabiliti periodicamente con decreto del ministro delle finanze;
punto 9
gli alcool acquistati dallo Stato sono da esso rivenduti per qualsiasi uso a prezzi fissati, anch'essi, d'autorità.
punto 10
Ai sensi dell'art. 385 del CGI, l'importazione di alcool è anch'essa riservata allo Stato;
punto 11
tuttavia, per quanto riguarda gli alcool etilici utilizzabili o consumabili nello stato in cui si trovano e le acquaviti e bevande alcooliche provenienti dagli altri Stati membri, il monopolio delle importazioni è stato abrogato, in particolare con il decreto 6 febbraio 1974, n. 74-91, emanato nell'ambito del riordinamento del monopolio in attuazione dell'art. 37 del Trattato, sicché, dopo l'entrata in vigore di questo decreto, questi alcool, acquaviti e bevande alcoliche possono venire importati dagli altri Stati membri e venduti in Francia pagando determinati diritti, i quali tuttavia non interessano nella causa principale.
punto 12
Il divieto di distillare determinate materie prime importate, stabilito dall'art. 268 dell'Allegato II, deve essere messo in relazione con la distinzione, operata all'art. 358 del CGI, fra gli alcool riservati allo Stato (alcool di monopolio) e quelli che non lo sono (alcool liberi);
punto 13
infatti, risulta dal confronto fra le due norme che l'art. 268 ha l'effetto di vietare la distillazione delle materie prime importate quando queste siano idonee alla produzione di alcool riservati obbligatoriamente al monopolio, mentre possono essere usate liberamente quelle idonee alla produzione degli alcool esenti dall'obbligo di cessione al monopolio.
punto 14
La ricorrente ha contestato la compatibilità del divieto, stabilita dal suddetto art. 268, con il diritto comunitario, ed ha adito il Tribunal de grande instante di Lure, il quale, prima di pronunziarsi, ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
«Se il divieto vigente, in Francia, di distillare qualsiasi materia prima importata, ad eccezione della frutta fesca diversa dalle mele, pere e uva (art. 268 dell'allegato II del code général des impôts), sia compatibile con gli artt. 10 e 37 o con qualsiasi altra disposizione del Trattato di Roma relativa alla libera circolazione e pratica delle merci provenienti da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la distillazione di arance sotto spirito provenienti dall'Italia»;
punto 15
si evince inoltre dal provvedimento del giudice nazionale che a carico dell'attrice nella causa principale è stato promosso un procedimento penale per avere violato il divieto di cui sopra e che le è stata inflitta un'ammenda di FF 17804343,19 per la violazione del regime economico dell'alcool.
punto 16
La Corte, benché nell'ambito dell'art. 177 del Trattato non sia competente a decidere sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, può tuttavia trarre dal testo della questione sollevata dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questo forniti, gli elementi che dipendono dall'interpretazione del diritto comunitario;
punto 17
così intesa, la questione sollevata verte in sostanza sul se l'art. 37 del Trattato, da un lato, e il combinato disposto degli artt. 30 e 10, dall'altro, permettano o, al contrario, vietino, allo Stato membro in cui esista il monopolio commerciale dell'alcool, di mantenere in vita restrizioni della distillazione di determinate materie prime idonee ad essere trasformate in alcool, importate da altri Stati membri, mentre queste restrizioni non colpiscono le materie prime analoghe — nel caso in oggetto, le arance sotto spirito — prodotte nel territorio dello stesso Stato membro;
punto 18
la questione, facendo riferimento alle norme del Trattato in materia di «libera circolazione delle merci», mira ad accertare se un provvedimento quale quello contemplato dalla norma nazionale di cui è causa costituisca una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato;
punto 19
facendo riferimento all'art. 10 del Trattato, il giudice nazionale intende — a quanto pare — ottenere una pronunzia sulla questione del se il fatto che le arance conservate sotto spirito siano originarie di un paese terzo e si trovino in libera pratica in Italia sia idoneo ad influire sulla decisione della causa;
punto 20
infine, facendo riferimento all'art. 37 del Trattato, questo giudice chiede se misure come quelle contemplate dall'art. 268 dell'Allegato II, qualora debbano essere considerate misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, possano cionondimeno essere ritenute ammissibili nell'ambito di un monopolio commerciale riordinato in conformità all'obbligo imposto agli Stati membri dal suddetto art. 37;
punto 21
si deve risolvere la questione sollevata nell'ordine sopra indicato.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 30 del Trattato
punto 22
L'art. 30 del Trattato, vietando nel traffico intracomunitario le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, si riferisce a qualunque normativa commerciale degli Stati membri atta ad ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intracomunitario;
punto 23
gli ostacoli per il commercio intracomunitario che derivano dalle discrepanze fra le norme delle legislazioni nazionali non ancora armonizzate in tema di smercio e di uso di certi prodotti non costituiscono, in linea di principio, misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ma solo alla condizione che queste norme si applichino senza discriminazioni alle merci importate dagli altri Stati membri ed a quelle prodotte o fabbricate nel territorio nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 10 del Trattato
punto 24
L'art. 10, n. 1, recita: «Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse»;
punto 25
ai sensi dell'art. 9, n. 2, le norme del Trattato in materia di eliminazione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri (Capitolo 2, Titolo I, della 2 a parte del Trattato) si applicano ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica in uno Stato membro;
punto 26
ne risulta che il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative nel commercio intracomunitario ha lo stesso contenuto per le merci importate da un altro Stato membro, dopo che sono ivi state messe in libera pratica, e per quelle originarie dello Stato membro suddetto.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 37 del Trattato
punto 27
L'art. 37 del Trattato è una norma specifica, volta non all'eliminazione, bensì al riordinamento dei monopoli nazionali di carattere commerciale in modo, in primo luogo, da escludere, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio (art. 37, n. 1) e, in secondo luogo, da far rispettare agli Stati membri l'obbligo di astenersi, nell'amministrazione e nel riordinamento dei monopoli di carattere commerciale, da qualunque nuova misura contraria ai principi enunciati nel n. 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri (art. 37, n. 2).
punto 28
Le norme di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 37 riguardano unicamente le attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio, ma non si applicano alle norme nazionali che esulano dall'esercizio di questa specifica funzione.
punto 29
La questione sollevata riguarda un monopolio commerciale la cui funzione specifica è quella di obbligare i produttori nazionali di determinati alcool a mantenere la produzione di questi nei limiti di contingenti annui stabiliti dalle pubbliche autorità e di fornire la loro produzione solamente al monopolio, con l'obbligo correlativo per questo di acquistare detti prodotti a prezzi stabiliti d'autorità;
punto 30
benché dal carattere nazionale dei monopoli commerciali presi in considerazione dall'art. 37 e dalla possibilità che essi vengano conservati in vita dopo il loro riordinamento — possibilità che si evince da questa stessa norma — si desuma che non può essere considerato come una discriminazione ai sensi dell'art. 37, n. 1, né come una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 37, n. 2, il fatto che l'obbligo di cessione al monopolio e il corrispettivo obbligo di acquisto imposto a questo riguardi unicamente gli alcool nazionali, tuttavia, il divieto di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio impedisce di distinguere gli alcool di produzione nazionale aventi le stesse caratteristiche, a seconda che essi siano stati ottenuti con la distillazione di materie prime nazionali o, al contrario, con la distillazione di materie prime provenienti da un altro Stato membro;
punto 31
ciò è particolarmente vero quando, grazie alla disciplina del monopolio, le autorità dello Stato membro sono competenti a stabilire annualmente le quantità di alcool che possono essere prodotte e che debbono essere fornite al monopolio;
punto 32
bisogna dunque risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che:
a) costituisce una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato ed una discriminazione per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio, ai sensi dell'art. 37, n. 1, del Trattato, quella norma nazionale che vieti di distillare, per la preparazione dei prodotti riservati ad un monopolio nazionale commerciale, materie prime provenienti dagli altri Stati membri, mentre questo divieto non si applica alle materie prime identiche prodotte nel territorio nazionale,
b) a questo proposito, non si deve distinguere fra prodotti che si trovano regolarmente in libera pratica in un altro Stato membro dopo esservi stati importati da un paese terzo e prodotti originari di questo Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 33
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 34
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Lure con sentenza 21 aprile 1978, dichiara:
1o Costituisce una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato ed una discriminazione per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio, ai sensi dell'art. 37, n. 1, del Trattato, quella norma nazionale che vieti di distillare, per la preparazione dei prodotti riservati ad un monopolio nazionale commerciale, materie prime provenienti dagli altri Stati membri, mentre questo divieto non si applica alle materie prime identiche prodotte nel territorio nazionale.
2o Non si deve distinguere fra prodotti che si trovano regolarmente in libera pratica in un altro Stato membro, dopo esservi stati importati da un paese terzo, e prodotti originari di questo Stato membro.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 marzo 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher